Sui lavori anti-infiltrazioni delibera valida senza prova di violazione dei criteri di riparto delle spese

Al condomino non basta produrre in giudizio la piantina dello stabile per provare che le opere di risanamento hanno riguardato beni comuni. Tutta da dimostrare l’incidenza negativa sul patrimonio.

La delibera condominiale che approva la suddivisione delle spese per i lavori straordinari volti al risanamento di alcuni muri posti al piano seminterrato dell’edificio resta valida se la parte contesta in maniera generica la decisione senza provare l’effettiva violazione delle regole di riparto. Lo ha affermato la quinta sezione civile del tribunale di Roma con la sentenza 25654/15.

Respinta la domanda di una donna che aveva chiesto l’annullamento di una delibera condominiale nella parte in cui, relativamente al riparto delle spese sostenute per il risanamento delle parti comuni dell’edificio danneggiate da infiltrazioni d’acqua, ha addossato l’intera spesa alla ricorrente e non anche agli altri condomini secondo le previsioni dell’articolo 1123 Cc. Il condominio si è opposto alla domanda facendo rilevare che l’approvazione dei lavori di bonifica è avvenuta al termine di un lungo e faticoso iter che ha visto l’approvazione di ben due delibere da parte del condominio e che, in ogni caso, la ricorrente non aveva provato la natura comune dei beni oggetto della controversia.

Il tribunale nel respingere la domanda ha affermato che il riparto della spesa era stato oggetto di discussione e relativa approvazione nel corso di un’assemblea precedente che, però, non era stata impugnata dalla attuale ricorrente con la conseguenza che, ormai, non poteva più essere dichiarata l’annullabilità della delibera.

Il giudice è quindi passato a verificare se ci fossero i presupposti per rilevare la nullità della delibera, ma anche in questo caso la risposta è stata negativa. Infatti dai documenti allegati era emerso che una parte dei lavori ha riguardato parti comuni dell’edificio e un’altra parte proprietà individuali. Tuttavia, ha concluso il tribunale, la ricorrente non «ha provveduto a dimostrare e illustrare la consistenza e la misura del riparto e l’incidenza in negativo nella sfera patrimoniale della stessa dell’operato illegittimo della compagine condominiale», deducendo in via generica la violazione dell’articolo 1123 del Cc, senza tuttavia dimostrare l’effettiva sussistenza della lesione del suo diritto di condomino.

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