Stalking Condominiale

Stalking Condominiale

La vita condominiale rappresenta un terreno fertile per la nascita di contrasti e dissidi che possono sconfinare nell’area dei comportamenti penalmente rilevanti. In alcuni casi si tratta solamente di condotte maleducate, in altri si tratta di veri e propri atti persecutori commessi in ambito condominiale da persone che trascendono fino ad esasperare i vicini di casa al punto tale da ingenerare in loro un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura, per sé ed i propri familiari, da costringerli a cambiare le proprie abitudini di vita.

In questi casi si configura il reato di stalking condominiale, il cui riconoscimento giuridico è fondato su una interpretazione estensiva dell’art.612 bis del Codice Penale, introdotto con il c.d. Decreto Sicurezza convertito con la legge n.28 del 24 aprile 2009 ed è normato sotto la dicitura Atti persecutori”.

Tale norma stabilisce al comma 1) la punizione con la “reclusione da sei mesi a cinque anni per chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Il comma 4) recita che “il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi”.

Successivamente il riconoscimento di tale fattispecie delittuosa è avvenuto ad opera della giurisprudenza con la sentenza della Corte di Cassazione n. 20895 del 25 maggio 2011 con la quale veniva per la prima volta condannato un condomino, affetto da una forte sindrome maniacale che aveva posto in essere una serie di atti molesti contro alcune donne del condominio senza che vi fosse alcuna connessione logica tra di esse, eccetto il fatto di appartenere al genere femminile. Lo stalker, infatti, le pedinava e le braccava nell’ascensore minacciandole di morte ed insultandole in vario modo; il suo bersaglio non era una singola donna ma l’intero genere femminile residente nel condominio.

In seguito furono numerose le sentenze della Corte di Cassazione che hanno ritenuto che il delitto di stalking si realizzi quando il comportamento minaccioso o molesto abbia arrecato grave e continuo stato di turbamento ovvero abbia ingenerato fondato timore per la incolumità propria o di un prossimo congiunto al punto tale da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

Allo stesso modo la Corte di Cassazione con la sentenza n.39933 del 26 settembre 2013 ha ravvisato la fattispecie di stalking condominiale nella condotta del vicino che gettava quotidianamente rifiuti di ogni genere nel giardino della vittima la quale, a causa di questo comportamento, soffriva di gravi e perduranti stati di ansia e sensazioni di pericolo per la propria incolumità.

Si sono pronunciate in tal senso anche il Tribunale di Genova con la sentenza del 24 aprile 2015 e la Cassazione – sentenza n.26878 del 2016 – la quale, avendo confermato la esistenza del reato di stalking a carico di un condomino pluriquerelato dalla vittima esasperata per i sistematici comportamenti molesti del condomino e costretta ad assumere tranquillanti ed assentarsi dal lavoro a causa dello stato depressivo in cui versava, ha altresì precisato che l’uso normativo dell’aggettivo “reiterate” , al fine di una corretta interpretazione, deve intendersi come sistematiche.

La III Sezione Penale della Corte di Cassazione – sentenza n.45648 del 14 novembre 2013 – stabilisce che è irrilevante il numero di condotte poste in essere ma ciò che rileva è la gravità del comportamento che deve essere tale da costringere il vicino a cambiare radicalmente ed irreversibilmente le sue abitudini di vita. Precisa la Corte che anche due soli episodi sono sufficienti a configurare il reato di stalking se lo stalker si pone in una posizione di immotivata ed ingiustificata predominanza tale da voler danneggiare la vittima esasperandola in modo grave fino a cagionarle un danno.

Per tutelarsi dallo stalking condominiale, innanzitutto, è opportuno rivolgersi all’Amministratore di condominio, il quale, per mansioni e ruolo, è investito del compito di rappresentante del condominio e quindi di mediatore tra i condomini.

Se nonostante l’intervento dell’Amministratore gli atti persecutori dovessero continuare, la vittima può presentare richiesta di ammonimento al Questore, il quale preso atto della richiesta, se la ritiene fondata, emette un decreto di ammonimento orale nei confronti dello stalker.

Il livello di tutela più alto è dato dalla querela che deve essere sporta entro sei mesi dai fatti incriminati allegando una serie di prove o perlomeno più dati possibili: a questo proposito è utile conservare lettere o email a contenuto offensivo o intimidatorio, registrare le telefonate ricevute dallo stalker, annotare gli orari delle telefonate moleste oltre ad indicare eventuali testimoni che possano confermare le circostanze lamentate dalla vittima.

La querela, essendo una condizione di procedibilità dell’azione penale, se fondata sottopone lo stalker ad un procedimento penale che sfocia nella condanna dell’imputato- stalker al quale può essere imposto, in forza di una ordinanza restrittiva, di lasciare la propria abitazione e di non avvicinarsi oltre i 500 metri al condominio per un determinato periodo di tempo.

Avv. Maria Luisa Mandas

Presidente Regionale Confabitare Sardegna

 

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