Sono proprietario di un appartamento con “riscaldamento autonomo” all’ultimo piano. Il condominio ha il riscaldamento centralizzato e 20 anni fa ai due appartamenti all’ultimo piano fu consentito di scattarsi perché non avevano sufficiente calore. Con le nuove disposizioni, oltre alle eventuali spese straordinarie per la caldaia che già pago, mi viene richiesto ora anche il pagamento mensile di una quota del riscaldamento condominiale. Vorrei conferma di ciò e sapere a quanto dovrebbero ammontare queste spese.
Maurizio P.

 

Caro Maurizio, con la riforma introdotta nel 2012 e le successive normative di riferimento il distacco dall’impianto centralizzato è consentito purché questo non arrechi danno o problematiche all’impianto stesso (art. 1118 codice civile). In tal senso l’operato distacco è da ritenersi legittimamente eseguito tanti anni fa, ma non dovrebbe mai averla esonerata da pagare alcune tipologie di spesa. Sia prima della riforma, a maggior ragione dopo visto che è norma scritta, il distacco dall’impianto centralizzato non significa rinuncia alla comproprietà (vietata), ma solo rinuncia all’utilizzo (lecita), il che comporta che ogni spesa attinente la manutenzione straordinaria e la conservazione e messa a norma le dovrà essere imputata.
Non solo. In osservanza alle normative di riferimento a lei sarà imputata una somma a titolo di cosiddetto “consumo involontario” legato per esempio al beneficio radiante o alla dispersione di calore dell’impianto. Ciò detto, verifichi attentamente la regolarità delle tabelle redatte ad hoc e la conseguente ripartizione delle spese.

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