Quorum e lavori urgenti

Se in un palazzo di cinque unità abitative e con quattro proprietari, senza amministratore condominiale, con urgenti e dimostrabili interventi da fare al tetto, in sede di seconda convocazione il condomino con maggioranza di millesimi si oppone ai lavori suddetti, qual è la giusta interpretazione del quorum da raggiungere?
Grazie.
L.R

 

Il quorum, in seconda convocazione, è comunque quello previsto dell’articolo 1136 del codice civile che recita: “L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio”. Vero è che se i lavori sono urgenti e non procrastinabili, anche un solo condomino può ricorrere con urgenza al tribunale e chiedere che siano imposti gli interventi per eliminare il pericolo. Se questo venisse accertato come vero, i costi aumenterebbero molto, visto che la procedura giudiziaria andrebbe a ricadere su di esso.

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