Novità Tares

Il Decreto Legge n. 35 del 8/04/2013 ha modificato la normativa Tares apportando le seguenti modifiche.

E’ previsto che, limitatamente al 2013 il Comune:

– può stabilire il numero di rate di versamento e la relativa scadenza con delibera da pubblicare sul sito Internet almeno 30 giorni prima della data di versamento. Di fatto quindi il Comune ha la possibilità di posticipare o di anticipare la data del versamento della prima rata del 31/07 prevista dal DL 1/2013. Il calendario delle scadenze della Tarsu dipenderà quindi dalle delibere comunali: nei Comuni più rapidi a deliberare il calendario per il nuovo tributo sui rifiuti dovrebbe cadere intorno al 20-30 maggio per la prima rata. La seconda rata, se prevista dal Comune in quanto è oggetto di decisione autonoma da parte dello stesso, potrà arrivare verso il mese di settembre: A dicembre ci sarà poi il saldo Tares.

– può inviare al contribuente i modelli precompilati già predisposti ai fini Tarsu/Tia per il versamento delle sole prime rate, oppure indicare altre modalità di pagamento. Quanto versato sarà scomputato ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta per il 2013;

– non ha più la possibilità di incrementare fino a Euro 0.40 al mq la maggiorazione standard pari a Euro 0,30 sempre al mq.che comunque diventa statale e non più Comunale.

Dall’analisi del testo del decreto legge si evince quindi che il nuovo tributo sui rifiuti per il 2013 non sostituisce del tutto le vecchie Tarsu e Tia in quanto le prime rate della Tarsu verrano pagate seguendo le regole di tali tributi. A dicembre rimane in programma la Tares definitiva con il conguaglio sulla componente ambientale e la maggiorazione da 30 centesimi al metro quadro non più aumentabile dai Comuni.
Proprio in quest’ultima previsione si nasconde la stangata di Natale per i contribuenti con un carico ingestibile nel mese del saldo Imu e degli acconti Irpef.
Nel caso delle famiglie il conto della rata di fine anno dipende dal numero di componenti e dalle aliquote Tarsu previste nel loro Comune e comunque comporta il rischio di una rata anche doppia rispetto alla prime due. Per i negozi e le imprese commerciali la prospettiva è quella di una super-rata finale pesante dalle 10 alle 20 volte rispetto alle prime due.

Facendo un’ipotesi di pagamento:
un appartamento di 80 mq. pagherebbe Euro 255,60 di Tares 2013 contro 204,30 di Tarsu 2012 con una differenza quindi di Euro 51,30 annua che si alza ad Euro 64,10 per un appartamento di 100 mq e di Euro 78 per uno di 120mq.

Sempre in base al Decreto Legge n.35 del 8/4/2013 sono più specificatamente individuate le aree escluse da Tares; in particolare: le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva ( per esempio locali per la portineria, per la lavanderia, per il riscaldamento, per altri servizi comuni); le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassati ( adibiti sia a civili abitazioni che altri usi). Rimangono soggette all’imposta le aree scoperte operative.

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