Novità IMU. Circolare MEF 29/04/2013 n.1/DF

Novità IMU. Circolare MEF 29/04/2013 n.1/DF

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione Imu deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Tale modifica è applicabile anche alle dichiarazioni relative al 2012, il cui termine di presentazione scade quindi il 01/07/2013 (il 30/6/2013 cade in domenica). Le dichiarazioni Imu relative al 2012 già presentate entro il precedente termine del 04/02/2013 sono valide; non è quindi necessario ripresentare una nuova dichiarazione entro il 01/07/2013.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il termine fisso di presentazione così individuato comporta che ai fini del ravvedimento operoso dell’omesso versamento Imu si prenda in considerazione il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa e non invece il termine di un anno dalla violazione. In sintesi, quindi, l’omesso versamento Imu può essere regolarizzato con la sanzione del 3,75% e degli interessi del 2,5% annuo per i giorni di ritardo, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito.
Il suddetto termine per poter esercitare il ravvedimento operoso vale anche per le violazioni del versamento Imu commesse nel 2012.

EFFICACIA DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE

L’efficacia delle delibere comunali di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini Imu è stabilita in funzione della data di pubblicazione delle stesse sul sito internet del Ministero delle Finanze.

Con riferimento all’Imu da versare nel 2013:

  • la pubblicazione delle delibere entro il 16/05/2013 ha effetto per la determinazione della prima rata con scadenza il 17/06/2013: in caso di mancata pubblicazione entro la suddetta data, per il calcolo della prima rata (50% del totale dovuto) si utilizzeranno le aliquote e detrazioni dell’anno precedente.
  • La pubblicazione delle delibere entro il 16/11/2013 ha effetto per la determinazione della seconda rata a saldo di quanto dovuto per l’intero 2013 con scadenza 16/12/2013. In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data si applicano le delibere pubblicate entro il 16/05 dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelle adottate per l’anno precedente.
  • le delibere pubblicate entro il 16/11 hanno effetto per l’intero anno, anche con eventuale conguaglio sulla prima rata. Quindi le delibere pubblicate entro il 16/11 retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

 

Autore: dott. Alessandro Notari – Presidente Centro Studi Fiscale Nazionale Confabitare

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