La mediazione obbligatoria cos’è e come funziona

La mediazione obbligatoria è stata introdotta con il D. Leg.vo 28 del 4 marzo 2010 e sarà effettivamente operativa dal 20 marzo 2011. La mediazione costituisce l’attività svolta da un soggetto imparziale tesa ad assistere 2 o più parti sia nella ricerca di un accordo amichevole sia per la sistemazione di una controversia sia per la formulazione di una proposta di sistemazione della stessa. La conciliazione costituisce la finalità a cui il procedimento di mediazione è teso ossia la sistemazione della controversia.

Quindi, chi a decorrere dal 20 marzo 2011 vorrà promuovere un’azione giudiziale in materia di condominio, diritti reali (ossia proprietà, usufrutto, servitù etc. ), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, da responsabilità medica, e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, dovrà preliminarmente esperire il procedimento di mediazione così come disciplinato dal D. Leg.vo 28/2010 sopra richiamato ovvero il tentativo di conciliazione disposto dal D. Leg.vo 179/2007( Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori) ovvero il procedimento in materia bancaria e creditizia disciplinato dall’art. 128 bis D. Leg.vo 1/09/1993 n. 385. Il procedimento di mediazione non può durare più di 4 mesi (art. 6 del suddetto D. Leg.vo 28/2010) e non deve esperirsi nei casi descritti dall’art. 5, comma 4, ossia, tra gli altri, nei procedimenti di convalida di sfratto o di licenza ossia limitatamente alla fase sommaria. In buona sostanza la più parte delle controversie che riguarderanno la proprietà edilizia per poter accedere al processo dopo il 20/03/2011 dovranno preliminarmente essere trattate nell’ambito del procedimento di mediazione. Detto procedimento potrà essere attivato davanti ad un organismo di mediazione che, su istanza di quell’ente pubblico o privato che dia garanzia di serietà ed efficienza, ai sensi del D. L.vo 28/2010 venga abilitato a gestire il procedimento di mediazione mediante iscrizione in un apposito registro disciplinato con decreti del Ministro della Giustizia (si veda art. 16 D. L.vo 28/2010). La normativa che disciplinerà gli organismi di mediazione sarà oggetto di appositi decreti del “Ministro della Giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico”. Allo stato la materia continuerà ad essere disciplinata dai decreti del Ministro della Giustizia 222/2004 e 223/2004 ed in particolare dall’art. 4 del D. M . del Ministero della Giustizia n. 222/2004 che elenca i criteri per l’iscrizione nel registro degli organismi di conciliazione.

Instaurato il procedimento di mediazione l’organismo di mediazione prescelto designerà il conciliatore che dovrà trattare la materia il quale, senza formalità, si adopererà affinché le parti del giudizio raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia (conciliazione) (si veda art. 8, commi 1, 2, 3, D. Leg.vo 28/2010 ). Qualora si raggiunga la conciliazione, ossia l’accordo amichevole, spontaneamente o dietro proposta del mediatore, questi predisporrà un documento (processo verbale) che sottoscritto dalle parti e da sé medesimo nonchè munito dell’omologazione da parte del Tribunale del circondario in cui ha sede l’organismo di conciliazione, costituirà titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica ( ad es. consegna e rilascio ) ed anche per iscrivere ipoteca. In caso di mancato accordo sulla proposta del mediatore, la parte che non l’avrà accettata e che risulterà vittoriosa nel procedimento instaurato successivamente al fallito tentativo di mediazione, qualora il giudice definisse lo stesso con un provvedimento che corrisponda “interamente” al contenuto di detta proposta, si dovrà sobbarcare non solo le proprie spese ma anche quelle dell’avversario, il versamento di un ulteriore somma in favore del bilancio dello Stato pari all’importo del contributo unificato (ossia la tassa pagata per l’instaurazione della causa) e quindi le spese di mediazione. In sintesi il Legislatore intende penalizzare quei cittadini che, non accettando la proposta di conciliazione formulata dal mediatore poi confermata dal giudice, si dimostrano in tal modo più litigiosi. Coloro che invece dovessero raggiungere un accordo godranno di un credito d’imposta commisurato all’indennità dovuta al mediatore.

Dell’esistenza dell’obbligatorietà del preventivo tentativo di mediazione e di tutte le questioni ad essa afferenti è fatto obbligo agli avvocati, all’atto del conferimento dell’incarico, di dare notizia ai propri clienti in modo chiaro e per iscritto, pena l’annullabilità del contratto tra avvocato e cliente.

Autore: avv. Massimo Vitagliano – Sede Provinciale Confabitare Firenze

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