La mediazione nei problemi condominiali

La mediazione nei problemi condominiali

In Italia, chi litiga ha sempre affidato ad un terzo, Giudice od arbitro, la decisione sulla relativa controversia ma ora, seppure in ritardo rispetto al resto del mondo, si sta dando spazio a sistemi diversi fra i quali la così detta conciliazione e/o mediazione.

Il decreto legislativo n. 28/2010 recante: “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” riporta delle novità assolute in materia di risoluzione delle controversie e l’art. 5, la cui efficacia partirà dal mese di marzo del 2011, pone, per alcune materie, fra le quali il condominio e le locazioni, l’obbligatorietà del procedimento di conciliazione quale condizione di procedibilità alla domanda giudiziale; in parole semplici, i condomini che vogliono litigare non potranno più rivolgersi al Giudice se non prima di aver introdotto l’obbligatorio procedimento di conciliazione e/o mediazione.

In questo articolo non voglio soffermarmi sugli aspetti tecnici della procedura da seguire, anche perché siamo in attesa dell’emanazione di norme attuative che potrebbero modificare l’iter ora conosciuto; vorrei analizzare, invece, l’essenza della mediazione o conciliazione e l’impatto che questa potrebbe avere nel rapporto di convivenza fra condomini.

Normalmente la conciliazione viene definita come un sistema di risoluzione delle controversie volontario e privato attraverso il quale due o più soggetti in lite cercano di raggiungere un accordo che ponga fine alla controversia con l’aiuto di un terzo neutrale ed imparziale. Peculiare, in questo tipo di sistema, è che le parti sono portate ad abbandonare le conflittualità tipiche del processo giudiziario, dove si tende all’ottenimento di piccole e faticose concessioni, per concentrarsi, invece, sugli interessi ed i bisogni reciproci, al fine di trovare la via migliore per soddisfarli. Paradossalmente, potremmo affermare che mentre da un processo escono un sicuro perdente ed un possibile vincitore, la conciliazione dovrebbe chiudersi con due vincitori certi.

Quando i litiganti portano le loro battaglie in un Tribunale o davanti ad un Giudice di Pace, hanno come chiodo fisso le questioni di “principio” e alimentano questo generatore di astio attraverso una continua rappresentazione degli eventi passati; la conciliazione, al contrario, sposta l’attenzione delle parti dal passato al realismo del presente e alle necessità del futuro in un’ottica dove l’ottenimento di qualcosa, anche estraneo all’oggetto controverso, possa essere più utile che il soddisfacimento di un effimero principio.

Ricordo una controversia condominiale sorta fra due vicini uno dei quali aveva posto un armadio/ripostiglio sul comune ballatoio. Il fatto non aveva creato all’altro un reale nocumento ma questi era ossessionato dall’idea che un bene, del quale era comproprietario, potesse essere usato da qualcuno, in esclusiva, senza il suo permesso. La controversia si è chiusa senza entrare nelle aule giudiziarie semplicemente perché, parlando con entrambi, avevo scoperto che chi si lamentava del ripostiglio lasciava nel cortile condominiale il proprio motorino e che l’altro aveva un box capace di ospitare questo motorino. Questa circostanza, del tutto estranea al problema del ballatoio, mi ha permesso di mostrare ai contendenti una via d’uscita soddisfacente per entrambi e, alla fine, colui che usava il ballatoio ha continuato a farlo dando al vicino il permesso di mettere il motorino nel box. I due hanno evitato le spese giudiziarie e sono diventati amiconi.

Le motivazioni che hanno portato il nostro legislatore ad emanare il sopra menzionato decreto vanno ricercate essenzialmente nella necessità di deflazionare il contenzioso giudiziario che presenta, ormai, tempi biblici per la definizione dei processi ma gli utenti avranno altri vantaggi di non minore importanza. Infatti, oltre al problema della durata, che per la mediazione è stata fissata in un massimo di quattro mesi, i mediatori avranno un obbligo alla riservatezza che si concretizzerà nella inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti e, se la mediazione riesce, il relativo procedimento si chiuderà con un verbale di conciliazione al quale sarà data efficacia esecutiva. Le organizzazioni abilitate alla mediazione avranno, inoltre, disposizioni in merito alle tariffe da applicare con la conseguenza che il procedimento avrà costi di molto contenuti rispetto agli arbitrati e ai processi giudiziari.

Normalmente la mediazione si svolge negli uffici dei mediatori professionisti o delle organizzazioni accreditate a norme di legge e i litiganti vengono sentiti sia in sessioni congiunte che singolarmente.

Lo scopo delle sessioni separate è quello di raccogliere elementi che una parte non direbbe apertamente all’altra o che, pur apparendo estranei all’oggetto del contendere, possano suscitare interesse; in questo tipo di sessione, però, il mediatore deve fare molta attenzione e mantenere sempre la propria imparzialità e neutralità.

Il procedimento può anche chiudersi con un nulla di fatto ma è abbastanza probabile che il mediatore riesca a facilitare l’accordo fra le parti, stilando il così detto atto di conciliazione, ovvero che sia lui stesso a formulare una proposta conciliativa che, se non accettata da entrambe le parti, potrà avere effetti sulla futura sentenza giudiziale, con particolare riferimento alle spese processuali.

In Italia la mediazione avrà successo? personalmente penso proprio di si, anche se la categoria professionale alla quale appartengo è piuttosto scettica. I tempi ed i costi relativi ad un processo giudiziario sono ormai troppo pesanti per tutti ed una questione chiusa nelle aule di un Tribunale crea, necessariamente, dei nemici che, nel caso di condomini, continueranno a vivere nello stesso stabile alimentando un sentimento di odio e non di civile convivenza.

Dobbiamo, quindi, essere ottimisti e tentare di imitare gli antichi cinesi e tibetiani che, quando litigavano fra loro, non si rivolgevano ad alcun Tribunale ma andavano dal più vecchio del paese il quale, parlando poco e ascoltando molto, li portava ad eliminare ogni rancore con una sana e sentita stretta di mano.

Autore: Avv. Francesco Miredi – Presidente di Confabitare Milano

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