Il punto sul “Bonus Verde”

Nella seduta del 23/12/2017 l’Aula di Palazzo Madama ha approvato definitivamente, in terza lettura, il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, per l’anno in corso, anche il cosiddetto “bonus verde” ossia la nuova agevolazione fiscale legata agli interventi di sistemazione a verde degli immobili.

Il “bonus verde” nasce dall’esigenza di migliorare da un lato l’estetica delle abitazioni e dall’altro di ricreare delle oasi di verde dove le persone possano controllare, seppur in minima parte, i danni da smog che attanagliano le nostre città.

E’ un intervento fiscale che porta poi una boccata d’aria agli addetti ai lavori che potranno così incrementare il loro giro di affari in questo settore costantemente in crisi.

In che consiste il “bonus verde”

Consiste in una detrazione fiscale per chi sostiene delle spese per la sistemazione del verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi genere.

A partire dal 1 gennaio 2018 tutti i cittadini che sosterranno spese per la sistemazione del verde e di recupero del verde storico potranno beneficiare di una nuova detrazione fiscale pari al 36% da detrarre dalla dichiarazione dei redditi fino ad un massimo di 5.000 euro.

Conseguentemente, la detrazione massima per unità immobiliare è di 1.800 euro in 10 anni (36% di 5.000).

Ne potranno usufruire tutti i soggetti che pagano l’IRPEF e cioè persone fisiche, società, ditte individuali e il “bonus verde” spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

In sostanza ne potranno beneficiare sia i singoli cittadini che i condomini purchè i locali siano espressamente adibiti ad uso abitativo (il “bonus” non è applicabile nel caso di uffici e negozi).

Cosa rientra nel “bonus verde”

L’Agenzia delle Entrate, confermando che rientrano nel “bonus verde” l’acquisto di piante, gli impianti di irrigazione a supporto del verde, i pozzi, le strutture di copertura, i giardini pensili, il recupero del verde dei giardini di interesse storico,la riqualificazione di prati e le spese di progettazione e di manutenzione, ha poi affermato che si deve trattare di interventi di natura straordinaria, con conseguenza che sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex-novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente, quindi anche la collocazione di piante ed altri vegetali in vasi è agevolabile a condizione che la detta collocazione faccia parte di un “più ampio” intervento di sistemazione a verde delle unità immobiliari residenziali.

Ne consegue che le spese per la manutenzione annuale di giardini preesistenti non sono agevolabili.

E’ ammessa invece la manutenzione ordinaria quando connessa ad un intervento idoneo al “bonus”.

I lavori in economia (ossia quelli fatti direttamente dal contribuente sul proprio giardino o terreno) non sono agevolabili.

Nel caso di interventi sia su parti comuni che su parti private, il “bonus” spetta entrambe le volte, su due distinti limiti di spesa agevolabili di 5.000 euro ciascuno.

Quale I.V.A. si applica

Per quanto riguarda la possibilità di applicare l’I.V.A. agevolata al 10% per gli interventi di sistemazione del verde è bene frenare i “facili entusiasmi”.

Nonostante siano state fatte richieste in tal senso non si è arrivati ad una simile misura quindi l’I.V.A. resta la stessa, variabile in base al tipo di intervento.

Una possibile interpretazione applicativa può essere la seguente:

in primis occorre risalire all’origine del problema e valutare non tanto se le manutenzioni sono ordinarie o straordinarie, quanto l’oggetto della manutenzione stessa e se questa può rientrare o meno nelle operazioni dell’I.V.A. agevolata.

I sostenitori dell’applicazione dell’I.V.A. agevolata del 10% si avvalgono del richiamo all’art. 35 ter della Legge 248/2006 conversione del DL 233/2006.

Tale articolo, prorogando l’applicazione dell’I.V.A. agevolata, ne richiama esplicitamente un altro e più esattamente l’art. 7 comma 1^ lettera b) della Legge 23/12/1999 n. 488.

Per l’applicazione dell’I.V.A. al 10%, si legge che sono comprese le “prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della Legge 05/08/1978 n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”.

Andando ad esaminare specificatamente tutte le lettere a-b-c-d dell’art. 31 della Legge 457/1978, non si legge la “manutenzione dei giardini”. Stante quindi la non previsione di interventi per i quali è operante l’applicazione dell’I.V.A. agevolata, si può affermare che per la manutenzione dei giardini, e per tutti quei servizi rientranti nella norma più volte richiamata, l’I.V.A. applicabile è il 22%.

Inoltre, le manutenzioni straordinarie non di natura edilizia (come ad es. sostituzione dell’impianto di irrigazione, l’installazione di un serbatoio di acqua, l’acquisto di terra e la messa a dimora di nuove piante e alberi ecc.) non sono agevolabili, pertanto la detrazione non si applica e i lavori sono soggetti all’I.V.A. del 22%.

Come si debbono effettuare i pagamenti

Per poter usufruire della detrazione fiscale è necessario che il pagamento delle spese venga effettuato attraverso strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è però obbligatorio pagare con “bonifico parlante”, ma è sufficiente il bonifico normale, ma anche a mezzo di assegni bancari, postali e/o circolari, nonché con modalità come l’utilizzo di carte di credito e bancomat.

Gli Associati che intendono aderire a questa nuova agevolazione fiscale si possono rivolgere presso le sedi di Confabitare per ricevere le necessarie ulteriori informazioni di come utilizzare correttamente il “bonus verde”.

 

Dott. Agronomo Maurizio Pirazzoli
Consulente Tecnico Confabitare

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