Sul verbale della seduta condominiale risulta che l’amministratore ha preso formalmente atto della mia manifestazione del dissenso a intraprendere un’azione giudiziaria contro un’opposizione a decreto ingiuntivo. Per questa lite conclusa con una mediazione sono esonerata dal contribuire a tutti gli oneri e alle spese legali fatturate dall’avvocato e dall’ingegnere incaricati dagli altri condomini?

Isa b.

Cara lettrice, il suo è un caso complesso. Per rispondere occorre partire dalla norma di riferimento (art. 1132 cc) che prevede: “Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente”. È evidente che un accordo in sede di mediazione è scelto della compagine del condominio che aveva già deciso di attivare o resistere in una causa. Scelta che deve essere anche appositamente approvata con una delibera. Messa e letta così alla lettrice nulla  può essere chiesto, atteso che gli oneri sorti in capo ai condomini non sono legati al mancato recupero delle spese dopo una sentenza favorevole, ma frutto di un accordo libero. In buona sostanza, se
il condominio, pur prendendo atto del dissenso della lettrice, sceglie di trovare un accordo che sarà figlio di rinunce e accettazioni (cammino transattivo), non può poi presentare il conto a chi era dissenziente. Il caso è però nuovo e non si possono escludere valutazioni diverse.

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