Circolare Agenzia delle Entrate n.5/E del 11/03/2013

Circolare Agenzia delle Entrate n.5/E del 11/03/2013

L’Agenzia delle Entrate ha emesso in data 11/03/2013 la Circolare n.5/E fornendo chiarimenti in merito ai rapporti tra Imu e Irpef –addizionali Irpef ai fini reddituali. Si ricorda che l’Imu sostituisce l’Irpef e le addizionali regionali e comunali dovute sui redditi fondiari degli immobili non locati.

Con la presente informativa si evidenziano i principali punti:

1) Considerando il predetto effetto sostitutivo dell’Imu, la Circolare in commento chiarisce che i redditi fondiari degli immobili non locati sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo e pertanto non soggetti a tassazione ai fini Irpef. L’esclusione suddetta comporta che l’imponibile dell’Irpef sui redditi fondiari esce dal calcolo del reddito complessivo e quindi ha effetto sia sulle aliquote progressive, sia sulle detrazioni per carichi di famiglia.

2) L’effetto sostitutivo si produce con riferimento:
– agli immobili non locati, compresi quelli tenuti a disposizione e concessi in comodato;
– agli immobili inagibili anche se per loro l’Imu è ridotta al 50%;
– ai terreni non affittati con riferimento solo al reddito dominicale: il reddito agrario continua quindi ad essere soggetto alla normativa Irpef.

L’effetto sostitutivo non si produce con riferimento:
– ai redditi dei fabbricati relativi a beni locati diversi da quelli cui si applica la cedolare per i quali si applica comunque la normativa dell’imposta secca.

3) Nell’ipotesi di immobili locati per una parte dell’anno occorre applicare un calcolo proporzionale. Ciò significa che occorre suddividere il periodo di imposta in due, questo perché l’effetto sostitutivo dell’Imu opera solo per la parte del periodo di imposta in cui l’immobile è sfitto. Quindi nel caso in cui un fabbricato sia sfitto per i primi cinque mesi e successivamente locato sino alla fine dell’anno occorre agire nel seguente modo: fino a maggio l’Irpef non sarà dovuta; sui canoni maturati nei restanti sette mesi occorrerà calcolare l’imposta sui redditi oppure applicare la cedolare secca. Se si applica la tassazione ordinaria sui canoni di locazione occorrerà assoggettare ad Irpef il maggiore importo tra il canone di locazione al netto del 15% ( dal 2013 al netto del 5%) per sette mesi e la rendita catastale rivalutata rapportata ai sette mesi.

4) Per effetto del principio di sostituzione dell’Imu il reddito dell’abitazione principale non concorre alla formazione del reddito complessivo e quindi non è più possibile applicare la deduzione relativa.

5) La sostituzione Imu-Irpef ha effetto anche con riferimento alla sussistenza della condizione di familiare a carico: il reddito di riferimento degli stessi dovrà infatti essere assunto senza considerare i fabbricati in questione.

6) Il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall’Imu non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre se possiede anche altri redditi deve verificare la sussistenza delle condizioni di esonero dall’obbligo dichiarativo. Si fa riferimento in particolare alla disposizione in base alla quale l’Irpef non è dovuta qualora alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi fondiari non superiori a Euro 500. In particolare, poiché i redditi fondiari degli immobili non locati soggetti ad Imu non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef, gli stessi non vanno conteggiati al fine di verificare il superamento o meno della predetta soglia di 500 Euro.

7) In caso di obbligo dichiarativo i fabbricati assoggettati ad Imu ma non ad Irpef devono comunque essere indicati in dichiarazione anche se esclusi da tassazione.

 

Autore: dott. Alessandro Notari – Responsabile centro studi fiscale nazionale di Confabitare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

CAPTCHA