Casa: bonus mobili per le giovani coppie – unioni civili

Nell’ambito delle detrazioni fiscali relative agli immobili residenziali ad uso abitativo, ed in particolare per le detrazioni fiscali sull’acquisto di mobili, c’è stata una importante quanto scontata specifica da parte del Ministero dell’Economia. Il MEF ha risposto all’interrogazione parlamentare n. 5 – 09160 del 28/07/2016, chiarendo che il bonus mobili previsto per le giovani coppie può essere usufruito anche nell’ambito delle unioni civili formate da persone dello stesso sesso, nulla obiettando al contrario.

La Legge di Stabilità 2016 al comma 75 ammette una detrazione dall’IRPEF, sino a concorrenza del suo ammontare, del 50% delle spese documentate, sino a un ammontare complessivo non superiore ad Euro 16.000,00, sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo dell’unità immobiliare acquistata e adibita ad abitazione principale di “giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni”.

Il bonus mobili riservato alle giovani coppie, al fine di chiarire la questione, è diverso da quello “ordinario” previsto dall’articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013, perché soltanto per quest’ultimo è possibile fruire della detrazione anche in relazione alle spese riguardanti l’acquisto di grandi elettrodomestici. Infatti per l’agevolazione riservata alle giovani coppie, invece, possono essere ammesse in detrazione soltanto le spese concernenti l’acquisto di mobili: sono rilevanti quindi le spese per l’acquisto di mobili nuovi, quali, a titolo di esempio: armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, letti, nonché materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile; non sono agevolabili invece gli acquisti di pavimenti, porte ed infissi, tende e tendaggi, nonché altri complementi di arredo domestico.

Le spese ammissibili all’agevolazione sono soltanto quelle sostenute nell’anno 2016 e quindi dal 1° gennaio sino al 31 dicembre. L’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la circolare n. 7/E/2016, che l’acquisto dei mobili può anche avvenire prima che si siano realizzate le condizioni analizzate nei paragrafi precedenti affinché i contribuenti possano accedere all’agevolazione, come, per esempio, la convivenza da almeno tre anni.

Volendo effettuare un esempio concreto, se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare a ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione, sempreché l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno 2016 quindi entro settembre 2017.

Per quanto riguarda le spese per l’acquisto di mobili, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che esse, ai fini dell’agevolazione, possono essere sostenute indifferentemente da parte di entrambi i componenti la giovane coppia, o da uno solo dei componenti, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età.

L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l’importo di Euro 16.000,00, la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Per usufruire della detrazione fiscale, è fondamentale che le spese siano pagate mediante bonifico bancario o postale infatti non è più necessario il pagamento “speciale” con codice fiscale o partita I.V.A. del beneficiario, oppure con carta di credito o di debito.

Passiamo ad effettuare una analisi dell’incumulabilità, non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni bonus mobili e grandi elettrodomestici e bonus mobili per le giovani coppie per l’arredo della medesima unità abitativa. Ciò implica che la coppia o uno solo dei componenti, se beneficia, anche parzialmente, del bonus mobili e grandi elettrodomestici, per acquisti effettuati dal 06/06/2013 al 31/12/2016, non potrà altresì beneficiare del bonus mobili giovani coppie per l’arredo del medesimo immobile. Di contro è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse. Tale criterio risulta coerente con il fatto che il bonus mobili e grandi elettrodomestici può essere fruito nell’importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione come si evince dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E/2016.
Rappresentano il presupposto soggettivo dell’agevolazione le giovani coppie costituenti un nucleo familiare da almeno tre anni e composte da coniugi o da conviventi more uxorio, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni.

L’Agenzia delle Entrate sempre con la circolare n. 7/E/2016, ha chiarito che, per le coppie coniugate, non avendo importanza il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016. Per le coppie conviventi more uxorio, invece, la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Analizzando in maniera specifica il vincolo anagrafico, ovvero la condizione per cui almeno uno dei componenti della coppia non deve avere superato i 35 anni d’età, è stato puntualizzato che, per non creare disparità di trattamento in base alla data di compleanno, il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò avviene.

L’ultimo requisito richiesto dalla norma per potere accedere all’agevolazione è l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione. Secondo l’Agenzia delle Entrate, in assenza di diversa prescrizione normativa, si deve ritenere che l’unità immobiliare possa essere acquistata, a titolo oneroso o gratuito, e che l’acquisto possa essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, nel rispetto della “logica” della norma, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che differenzia anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non abbia superato il 35° anno di età nel 2016.
L’acquisto dell’unità immobiliare, per l’Agenzia delle Entrate, può essere effettuato nell’anno 2016, oppure può già essere stato effettuato nell’anno 2015. La fruizione dell’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2015 si deve ritenere consentita in base a considerazioni di ordine sistematico che tengono conto del fatto che, nell’ambito del TUIR, previsioni agevolative, quali quelle in materia di detrazione degli interessi di mutuo, consentono che intercorra un arco di tempo di 12 mesi tra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale.

Per quanto concerne i termini entro i quali l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia, si ritiene che tale destinazione debba sussistere in linea di principio nell’anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che, come detto, può intercorrere un arco di tempo tra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale della giovane coppia, gli immobili acquistati nell’anno 2016 possono, ai fini dell’agevolazione in esame, essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d’imposta. Ciò in quanto tale destinazione deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione per consentire la fruizione della detrazione stessa.

La legge 76 del 20/05/2016 entrata in vigore il 06/06/2016, che provvede alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, all’articolo 1, comma 2, prevede la possibilità, per due persone maggiorenni dello stesso sesso, di costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

Nel riconoscere a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, la disposizione prevede inoltre, al comma 3, la registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile. Il documento attestante la costituzione del vincolo deve contenere tra l’altro i dati anagrafici delle parti e l’indicazione della loro residenza.

L’art. 1, comma 2, prevede, al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

E’ importante che sussistano tutte le condizioni esposte nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E/2016. È necessario, in particolare, che, analogamente a quanto richiesto per le coppie coniugate, l’unione civile sia validamente costituita nell’anno 2016.

Riferimenti normativi:

  • Comma 75 dell’articolo unico della legge 208/2015 – Stabilità 2016;
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31/03/2016;
  • Risposta MEF all’interrogazione parlamentare n. 5-09160 del 28/07/2016.

 

Autore: Dott Pasquale Fallacara _ Consulente fiscale Confabitare

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