Canone RAI: informativa

Canone RAI: informativa

La Legge di Stabilità per il 2016 n. 208/15 ha previsto una nuova modalità di pagamento del canone televisivo, ossia attraverso la bolletta elettrica dell’immobile di residenza. L’importo del canone, che quest’anno e di Euro 100,00, sarà suddiviso in 10 rate addebitate nella bolletta elettrica, dove sarà presente una specifica voce, denominata “Canone di abbonamento RAI”. Il nuovo sistema di pagamento sarà a regime dal 01/07/2016, pertanto nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 saranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute, mentre dal 2017 il canone RAI sarà diviso in 10 rate da Euro 10,00 da gennaio a ottobre (quindi per un importo di Euro 20,00 a bolletta, escluso l’ultimo bimestre dell’anno). Al fine di evitare doppie richieste di pagamento, le quali sarebbero illegittime, alle società fornitrici di energia elettrica è stato concesso qualche mese per adeguare i sistemi di fatturazione e per raccogliere le informazioni necessarie, posto che il canone di abbonamento alla televisione “per uso privato” è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica (agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Una famiglia anagrafica può essere anche costituita da una sola persona).

Il Consiglio di Stato ha sostanzialmente bloccato il decreto ministeriale sul canone RAI in relazione alla definizione di “apparecchio tv” e sulla questione “privacy”. Quindi ad oggi si attende una risposta definitiva dal Governo in merito a tutta questa nuova procedura.

Dal sito abbonamenti.rai.it si riportano le seguenti informazioni:

Cos’è e chi deve pagare
Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge R.D.L.21/02/1938 n.246 pagare il canone TV. Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.

Per quali apparecchiature si deve pagare il Canone tv
Con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).
In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).
Riportiamo di seguito la tabella – elaborata dal Ministero – dove si elencano, a titolo esemplificativo, gli apparecchi atti ed adattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo.

CanoreRAI img

Va precisato che per i canoni ordinari in ambito familiare la detenzione esclusiva di apparecchi radio non comporta il pagamento del canone.

 

Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato

La dichiarazione sostitutiva è presentata:

  • direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
  • avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, la dichiarazione sostitutiva può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo:

Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 – Torino

La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

ATTENZIONE: in quest’ultima ipotesi il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.

La dichiarazione sostitutiva è inoltre disponibile sui siti Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, www.finanze.it, e della Rai, www.canone.rai.it.

QUANDO VA PRESENTATA
Per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro il 16 maggio 2016 per avere effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1º luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

 

Esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone TV:

ESEMPIO 1
Famiglia composta da due coniugi
Più abitazioni
Più utenze elettriche (di tipo residenziale) intestate ad uno dei due coniugi
Apparecchi TV presenti solo in alcune delle abitazioni

D: E’ necessario presentare la dichiarazione sostitutiva?
R: NO, i titolari di più contratti per la fornitura di energia elettrica riceveranno l’addebito solo su una delle utenze elettriche.

ESEMPIO 2
Famiglia composta da due coniugi
Un’abitazione
Utenza elettrica (di tipo residenziale) intestata al marito Nessun apparecchio televisivo nè altro apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive presente nell’immobile

D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva?
R: SI’, da parte del marito, per mancanza di apparecchi televisivi nell’unità immobiliare collegata all’utenza elettrica, compilando il quadro A della dichiarazione sostitutiva.

ESEMPIO 3
Famiglia composta da due coniugi
Un’abitazione
Utenza elettrica (di tipo residenziale) intestata al marito
Abbonamento TV intestato alla moglie

D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva?
R: NO, se marito e moglie risiedono nella stessa abitazione, il canone è dovuto una sola volta e sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito.
Lo sportello SAT procederà alla voltura del canone TV nei confronti del marito.
Sia la moglie che il marito non devono, quindi, presentare alcuna dichiarazione sostitutiva.

ESEMPIO 4
Famiglia composta da due coniugi
Due abitazioni A e B
I coniugi hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A
Utenze elettriche:

  • abitazione A: utenza di tipo residenziale intestata al marito
  • abitazione B: utenza di tipo residenziale intestata alla moglie

Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione
D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?
R: SI, la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica a lei intestata, compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del modello e indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone.
Resta da valutare la situazione dell’abitazione B per la quale c’è un’utenza elettrica di tipo residenziale ma dove non è residente alcun componente della famiglia.

ESEMPIO 5
Famiglia composta da due coniugi
Due abitazioni A e B
La moglie ha la residenza anagrafica nell’abitazione A e il marito ha la residenza anagrafica nell’abitazione B
Utenze elettriche:

  • abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata alla moglie
  • abitazione B: utenza tipologia residenziale intestata al marito

Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione
D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?
R: NO, nelle abitazioni A e B sono presenti due distinte famiglie anagrafiche e il canone è dovuto per ciascuna di esse.

ESEMPIO 6
Famiglia composta da genitori e figli
Due abitazioni A e B
Genitori e figli hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A mentre la B è data in affitto
Utenze elettriche:

  • abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata al marito
  • abitazione B (l’immobile affittato): utenza tipologia residenziale intestata alla moglie

Apparecchi televisivi presenti in entrambi gli immobili
D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?
R: SI, la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica a lei intestata, compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del modello e indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone.
Attenzione: non va indicato il codice fiscale dell’inquilino. Quest’ultimo dovrà comunque verificare se è tenuto al pagamento del canone (vedi gli esempi 11 e 12)

ESEMPIO 7
Famiglia composta da genitori e figli
Due abitazioni A e B
La moglie e il marito hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A e i figli hanno la residenza anagrafica nell’abitazione B
Utenze elettriche:

  • abitazione A: utenza tipologia residenziale intestata alla moglie
  • abitazione B: utenza tipologia residenziale intestata al marito

Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione
D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?
R: SI, il marito che fa parte della famiglia anagrafica residente nell’abitazione A può presentare la dichiarazione sostitutiva compilando il quadro B per comunicare che il canone dovuto è addebitato sull’utenza elettrica di tipologia residenziale intestata alla moglie, di cui deve indicare il codice fiscale.
I figli che hanno la residenza anagrafica nell’abitazione B costituiscono un’autonoma famiglia anagrafica e sono tenuti al pagamento del canone mediante versamento con modello F24 entro il 31 ottobre 2016.

ESEMPIO 8
Famiglia composta da genitori e figli
Due abitazioni di cui la A è abitata dalla famiglia e la B è data in affitto
Genitori e figli hanno la medesima residenza anagrafica nell’abitazione A
Entrambe le utenze elettriche di tipo residenziale, sia per l’abitazione A che per l’immobile affittato B, sono intestate al marito
Apparecchi televisivi presenti in entrambi gli immobili

D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?
R: NO, il canone è addebitato su una sola utenza elettrica.

Attenzione: non va indicato il codice fiscale dell’inquilino. Quest’ultimo dovrà comunque verificare se sia tenuto al pagamento del canone (vedi gli esempi 11 e 12)
Resta da valutare la situazione dell’abitazione B per la quale c’è un’utenza elettrica di tipo residenziale ma dove non è residente alcun componente della famiglia

ESEMPIO 9
Famiglia composta da una sola persona
Un’abitazione
Una utenza elettrica(di tipo residenziale)

Apparecchi televisivi presenti nell’abitazione
Decesso del titolare dell’utenza elettrica

D: E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva ?
R: SI, l’erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica intestata al deceduto, compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del modello se l’erede stesso sia intestatario di un’utenza su cui è dovuto il canone.
L’erede deve riportare nel Quadro B il proprio codice fiscale, anche se non fa parte della stessa famiglia anagrafica del soggetto deceduto

ESEMPIO 10
Famiglia composta da due coniugi
Un’abitazione
Una utenza elettrica intestata al marito (di tipo residenziale)
Già presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento prima del 2016.
Nessun altro apparecchio televisivo né altro apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive è presente nell’abitazione.

D: E’ necessario presentare la dichiarazione?
R: SI, bisogna compilare l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

ESEMPIO 11
Inquilino di un appartamento preso in affitto
Utenza elettrica tipologia residenziale intestata al proprietario dell’abitazione
Un apparecchio televisivo presente nell’abitazione

D: L’inquilino può presentare la dichiarazione?
R: NO, in quanto non è intestatario dell’utenza elettrica.

Attenzione:
L’inquilino, tuttavia, è tenuto al pagamento del canone, indipendentemente dalla proprietà dell’appartamento e dall’intestazione dell’utenza elettrica, perché detiene un apparecchio tv nell’appartamento preso in affitto. Dovrà effettuare il pagamento con il modello F24. Per il 2016 la scadenza di pagamento è fissata al 31 ottobre.
L’inquilino non è, invece, tenuto al pagamento del canone in relazione all’abitazione presa in affitto se fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone (ad esempio, perché ha la residenza anagrafica nella casa dei genitori) oppure se per un’altra abitazione è titolare di un contratto di energia elettrica per uso domestico residenziale in relazione al quale è già addebitato il canone. In questi casi, non deve comunque presentare alcuna dichiarazione.

ESEMPIO 12
Inquilino di un appartamento preso in affitto
Utenza elettrica tipologia residenziale intestata all’inquilino
Un apparecchio televisivo presente nell’abitazione

D: L’inquilino può presentare la dichiarazione?
R: NO perché, in linea generale, è tenuto al pagamento in quanto detiene un apparecchio tv, a meno che non faccia parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone, avendo mantenuto la residenza anagrafica, ad esempio, nella casa dei genitori. Solo in questo caso può presentare la dichiarazione compilando il quadro B e indicando il codice fiscale del soggetto intestatario dell’utenza (nell’esempio, il padre o la madre) su cui è dovuto il canone.

Se, poi, l’inquilino è proprietario di un’altra abitazione in cui è titolare di un contratto di energia elettrica per uso domestico residenziale in relazione al quale è già addebitato il canone non dovrà presentare alcuna dichiarazione, in quanto il canone è comunque addebitato una sola volta.

 

DOMANDE FREQUENTI – RISPOSTE

Chi deve pagare il canone in famiglia, se la moglie ha sempre pagato l’abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è invece intestata al marito?

Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito.

Ho una seconda casa: devo pagare un altro canone tv?

No. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Il limite reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni è stato ampliato a 8.000 euro annui?

Per gli anni dal 2016 al 2018, una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016 è destinata all’ampliamento sino ad euro 8.000 annui della soglia reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Le modalità di fruizione dell’esenzione saranno stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

L’utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?

Sì, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente.

La presunzione di detenzione degli apparecchi opera retroattivamente?

La presunzione si applica solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per azioni di recupero relative ad eventuali periodi precedenti. Sono naturalmente fatte salve le azioni già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Legge di stabilità 2016.

Diversi componenti della stessa famiglia anagrafica sono titolari di più contratti per utenza elettrica residente, nella stessa abitazione o in abitazioni diverse: quanti canoni si devono pagare?

Poiché il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica, sarà sufficiente comunicare al SAT su quale fattura elettrica devono essere effettuati gli addebiti compilando il Quadro B del Modello di dichiarazione sostitutiva pubblicato sui siti www.agenziaentrate.gov.it, www.finanze.gov.it e www.canone.rai.it. La Dichiarazione si può presentare mediante una applicazione web –disponibile a partire dal 4 aprile 2016- presente sul sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Si può altresì presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al Sat -c.p.22 Torino- per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. Tale dichiarazione non deve essere ripresentata annualmente, ma qualora vengano meno i presupposti dichiarati mediante la compilazione del Quadro B (ad esempio perché il famigliare è uscito dalla famiglia anagrafica), deve essere presentata una ulteriore Dichiarazione avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro B del modello.

Se non possiedo apparecchi televisivi, ma sono titolare di utenza elettrica residente, come faccio a superare la presunzione di detenzione?

Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi è necessario presentare la Dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della Dichiarazione Sostitutiva pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it, www.finanze.gov.it e www.canone.rai.it.

Come è sanzionata la dichiarazione di non detenzione mendace?

La mendacità nella dichiarazione di non detenzione espone a responsabilità anche di natura penale. Si rammenta che, per poter legittimamente effettuare tale dichiarazione, è necessario che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica sia detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica.

Chi può presentare la Dichiarazione di non detenzione?

Possono presentare la Dichiarazione di non detenzione i titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale. La presentazione può essere effettuata a nome proprio o anche in qualità di erede di un soggetto deceduto cui sia ancora transitoriamente intestata l’utenza elettrica.

Come si deve presentare la Dichiarazione di non detenzione?

Si può presentare mediante una applicazione web – disponibile a partire dal 4 aprile 2016 – presente sul sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Si può altresì presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale al Sat – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

Cosa devo fare se, successivamente alla Dichiarazione di non detenzione, sono venuto in possesso di apparecchi televisivi?

In questo caso si deve presentare una nuova Dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro A del Modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.

In passato avevo formalizzato denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento: sono esonerato dalla Dichiarazione di non detenzione?

No: in questo caso, qualora non si sia nel frattempo venuti in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali fu richiesto il suggellamento, va compilata l’apposita sezione del Quadro A del Modello di Dichiarazione sostitutiva.

Le dichiarazioni di non detenzione presentate su modelli non conformi dal 1 gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate (24.3.2016) sono valide?

Le dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, e quindi su modelli non conformi a quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono valide a condizione che siano rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.

Relativamente al 2016, quali sono i termini di presentazione della Dichiarazione di non detenzione?

Per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata entro il 16 maggio 2016 per avere effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1º luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

A regime, vale a dire dal 2017 in poi, quali sono i termini di presentazione della Dichiarazione di non detenzione?

Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:

  • dichiarazione presentata dal 1 febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
  • dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

La Dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica.

Chi attivi una nuova utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno e non detenga alcun apparecchio televisivo quali termini ha per presentare la Dichiarazione di non detenzione?

I soggetti che attivano una utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, saranno esonerati dall’obbligo di pagare il canone qualora presentino la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura. La dichiarazione presentata successivamente ha effetto secondo i termini previsti per le utenze elettriche non nuove. Relativamente al 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, la dichiarazione sostitutiva per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura, va presentata mediante raccomandata oppure in via telematica entro il 16 maggio 2016.

Chi deve pagare il canone in famiglia, se la moglie ha sempre pagato l’abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è invece intestata al marito?

Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito.

 

Fonte e informazioni https://www.abbonamenti.rai.it

 

Autore: Dott Pasquale Fallacara

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