Aspettando i patti prematrimoniali: una questione che ci riguarda da vicino

Aspettando i patti prematrimoniali: una questione che ci riguarda da vicino

Affrontiamo un argomento che diverrà di prossima attualità nei prossimi mesi (speriamo) anche in considerazione delle importanti modifiche introdotte dalla legge Cirinnà sulle unioni civili.

La questione che vorremmo affrontare riguarda l’auspicata e prossima introduzione dei patti prematrimoniali nel nostro ordinamento. I Patti Prematrimoniali sono una realtà in molto paesi, diffusi, accettati e vincolanti. Anche i reali britannici, li hanno sottoscritti, e non vi è nulla di immorale o indecente nel ragionare serenamente, prima di litigare, sugli aspetti organizzativi della vita di coppia, sui figli, sulla casa, sugli eventuali diritti patrimoniali.

In Italia, per una serie di motivazioni che comprendono il retaggio culturale, la tradizione storica e perfino le radici religiose, sono di fatto nulli da un punto di vista giuridico, anche se contano su un costante orientamento benevole della giurisprudenza, la quale riconosce loro il rispetto che, a nostro modo di vedere, meritano.

Andiamo con ordine: I patti prematrimoniali, come accennato, vivono attualmente una situazione in un certo senso ambigua, posto che vengono tollerati dai giudici di merito, i quali tendono a riconoscere la validità di alcuni accordi raggiunti tra i coniugi in merito a mere questioni patrimoniali. Inoltre, vi sono accordi riconosciuto dalla legge: per fare un esempio di immediata comprensione per tutti: pensiamo al diritto di scelta, riconosciuto ai futuri coniugi, della adozione del regime di comunione o separazione dei beni al momento del matrimonio.

E’ noto a tutti, infatti, che in che in Italia vige il diritto di scegliere tra la comunione e la separazione dei beni, e questo è di fatto- ancorchè definito convenzione – un vero e proprio accordo prematrimoniale – orbene sulla stessa linea di pensiero i giudici di merito riconoscono accordi e patti intercorsi tra i coniugi in relazione alla destinazione della casa coniugale, o di una parte di patrimonio, ovviamente escludendo la validità di qualsiasi accordo che possa riguardare ad esempio i figli o limitazioni reciproche a diritti al mantenimento, assegni divorzili etc etc.

Tra gli accordi tollerati dalla normativa vigente, possiamo indicare quelle situazioni nelle quali i coniugi, anzi, i futuri coniugi concordino tra loro l’opportunità di determinare, in precedenza alcuni atti di disposizione del proprio patrimonio familiare, quali, ad esempio, “quella casa resta a te e quell’altra resta a me”.

Essendo tali accordi frutto di una negoziazione privata tra i coniugi, che ovviamente dovranno preoccuparsi di dare un aspetto formale e sostanziale all’accordo stesso magari redigendo una scrittura privata con requisiti formali, le pronunce dei giudici di merito, e recentemente anche della Suprema Corte di Cassazione, non negano la validità e legittimità dell’impegno assunto tra i coniugi, laddove rientrino nella libera disponibilità dei diritti patrimoniali dei singoli.

Il riferimento più chiaro, a nostro avviso, deriva dalla interpretazione della Sentenza della Corte di Cassazione del 21.12.2012 nr 23713, secondo la quale (semplificando), sono ammissibili accordi e patti che possano riguardare questioni rimesse alla libera autonomia delle parti, e che non riguardino diritti indisponibili, non siano meramente potestativi e/o contrari al buon costume. In buona sostanza, l’indisponibilità dei diritti dei coniugi, e la conseguente inammissibilità di patti prematrimoniali, deriva dalla necessità di tutelare il coniuge economicamente più debole, mentre laddove non vi sia un coniuge debole da tutelare, e non prevedendo gli accordi interventi sul mantenimento, la volontà delle parti debba essere rispettata e riconosciuta.

È nostra opinione, confortata, peraltro, da un orientamento trasversale e bi-partisan, ritenere pienamente legittimo un accordo che vada ad ufficializzare alcuni degli aspetti, prevalentemente patrimoniali, che altrimenti ben potrebbero, in un secondo tempo, essere oggetto di feroci battaglie legali, e che divengono, spesso, oggetto di vere e proprie speculazioni anche strumentali. Abbiamo detto che, ad oggi, è legittimo che i coniugi si accordino in precedenza su alcuni aspetti patrimoniali, ma non è lecito e legittimo che trovino un accordo preliminare del genere: “se ci separiamo io ti devo riconoscere quell’assegno e/o questo tenore di vita e/o questo assegno mensile”.

Come visto, Il presupposto di tale divieto è la mancata coincidenza tra l’idea stessa di una valutazione economica legata alla rottura del contratto matrimoniale, con l’idea del matrimonio stesso, che risulta essere l’unico contratto, in Italia, che non abbia implicazioni dirette o natura traslativa, patrimoniale od economica.

Il progetto di Legge allo studio permetterebbe, invece, di adottare patti e accordi prematrimoniali che possano intervenire anche su quest’ultima tipologia di accordi, ovvero, determinare, in precedenza, quelle ipotesi di definizione patrimoniale, evitando così, almeno nel progetto, le discussioni successive.

Entriamo nello specifico: il progetto di legge in questione è la proposta dei deputati Morani e D’Alessandro, che prevede la modifica dell’art 162 c.c., con l’inserimento della previsione di accordi prematrimoniali volti a disciplinare i rapporti dipendenti dall’eventuale separazione personale e dall’eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quindi, tenendo a modello norme ben radicate nel sistema giuridico anglosassone ed in moltissimi altri paesi della unione europea, l’Italia potrebbe e dovrebbe accantonare, adeguandosi alle effettive esigenze delle coppie, un arcaico concetto di indissolubilità del matrimonio, permettendo di prevenire discussioni su aspetti squisitamente economici e finanziari. Tale proposta di legge, che è richiesta trasversalmente tra il centro sinistra e il centrodestra, ha ad oggetto una proposta di modifica all’articolo 156, 1° e 4° comma, del codice civile, all’articolo 6 della legge nr. 898 del 1970 ed all’articolo 19 della legge nr. 74 del 1987, oltre a prevedere, in particolar modo, l’inserimento dell’art. 162 Bis codice civile, così portando ad un completamento di un disegno normativo sostanziale, che deve adeguarsi ai tempi ed ai mutamenti sociali. Patti ed accordi, si badi bene, da stipulare con l’assistenza di professionisti (avvocati e/o Notai) e da annotare e pubblicare in modo formale, così che, se correttamente trascritti, con le medesime formalità previste dal codice in merito alle attuali convenzioni matrimoniali, detti accordi risulteranno anche opponibili a terzi e questo è uno degli aspetti più importanti che riguarderanno la casa e le proprietà immobiliari.

Pensiamo allora, a che vantaggi potranno avere le coppie, sia le coppie in procinto di sposarsi (o di sottoscrivere unioni civili…) sia quella già unite in matrimonio, le quali potranno regolare, e modificare all’occorrenza, quegli accordi che risultano spesso oggetto di contenzioso nei giudizi di separazione e divorzio, incidendo gravemente in una situazione emotivamente compromessa, sia per la coppia che per i figli.
In primo luogo, è necessario che la coppia abbia intenzione di spostarsi ( e /o unirsi in unione civile sulla base della legge Cirinnà):prima di sposarsi, potranno recarsi da un notaio, il quale dovrà formalizzare i loro patti ed accordi, e darne pubblicità e, laddove l’unione fosse già formalizzata (ma, nel caso del matrimonio, prima di ogni iniziativa propedeutica alla separazione), si potrà procedere anche con l’ausilio dei legali con le formalità previste per la negoziazione assistita.

A nostro avviso, sia sui documenti del matrimonio, trascrivendolo come si usa per il fondo patrimoniale, sia sugli immobili che siano oggetto dell’eventuale accordo, anche costituendo l’immobile quale garanzia delle eventuali successive obbligazioni, va da sé che laddove i patti riguardassero disposizioni in favore dei figli, sarà necessario l’intervento del Pubblico Ministero, così come succede oggi. Come ben sappiamo, quasi sempre, la casa è al centro di queste controversie, anche in fase di successione; ben vengano, quindi, i patti prematrimoniali, laddove prevedano che “Con gli accordi prematrimoniali, in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in materia di riserva del coniuge legittimario, possono essere previste anche norme per la successione di uno o di entrambi i coniugi, fatti salvi i diritti degli altri legittimari”.
A questo punto, appare del tutto evidente il vantaggio di tale strumento per i coniugi che vogliano anche definire, prima, gli eventuali assetti patrimoniali in sede di successione, così da prevenire eventuali liti e dissidi, a vantaggio degli eredi stessi e nel rispetto della volontà dei coniugi.

Confidando nel vecchio adagio popolare, secondo cui è meglio arrossire prima che impallidire dopo, riteniamo che la sottoscrizione- formale- di accordi e patti prematrimoniali possa servire a ridurre la conflittualità tra le coppie, garantendo la destinazione dell’immobile così come pattuita tra la coppia nel momento di serenità del rapporto, destinandolo all’uno o all’altra o concordandone la vendita, in caso di scioglimento del rapporto.

La nostra malcelata speranza è che tale proposta di legge si trasformi in legge al più presto, e siamo certi che i nostri associati, per definizione sensibili alle problematiche legate alla proprietà immobiliare ed alla casa, condivideranno la nostra speranza, nella consapevolezza che la chiarezza e l’onestà, così come il rispetto degli accordi, siano alcuni dei principi alla base del rapporto matrimoniale, e delle unioni civili e, con la veste di Confabitare, ci auguriamo che tale innovazione legislativa venga adottata al più presto, per permettere e garantire una ulteriore tutela dell’immobile di famiglia.

Attendiamo con ansia.

Autore: Avv. Veronica Balestrieri, Avv. Corrado Macchi

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