Lo stabile dove vivo è di 6 piani. I proprietari del quinto e del sesto, 8-9 anni fa hanno a proprie spese fatto installare un ascensore.
Ora tutti gli altri condomini (a parte il piano terreno) hanno chiesto il cosiddetto “allaccio”.
Qual è la corretta procedura?

Un gruppo di condomini

Il diritto al richiesto allaccio è sacrosanto. Il criterio generale è che i condomini che “ab origine” non avevano espesso la volontà d’installare l’ascensore, mantengono a vita (anche per gli aventi causa – acquirenti o eredi) il diritto di allacciarsi all’impianto acquistandone, pro quota, la proprietà. L’allaccio è un acquisto pro quota pari ai millesimi indicati nella relativa tabella e, come tale, deve essere pagato. Su questo aspetto sono nate aspre diatribe che, negli anni, hanno portato anche la Suprema Corte di Cassazione a intervenire. In sintesi, il costo deve essere parametrato al valore attuale (costo iniziale indicizzato o valore al nuovo), abbattuto di un coefficiente di svalutazione perché l’impianto non è nuovo, implementato per il valore di eventuali interventi di manutenzione, conservazione o adeguamento. Il risultato va valutato poi nei millesimi dei singoli richiedenti.

Nel nostro palazzo di sei piani l’ascensore arriva solo fino al quinto. I proprietari degli appartamenti del sesto hanno così chiesto di pagare la stessa cifra di quelli del primo perché secondo loro hanno lo stesso tipo di disagio (devono cioè fare un piano di scale obbligatoriamente a piedi). L’amministratore sta cercando di mediare anche perché la questione sta prendendo una piega antipatica. A tutti noi sembra una richiesta assurda, ma vorremmo capire cosa dice la legge. Quando devono pagare in proporzione rispetto agli altri?

Giorgia P.

La questione dimostra come la casistica del “vivere il condominio” offra elaborati casi più di quanto ne può partorire la fantasia. A ciò contribuisce l’impostazione culturale tipica italiana di voler sempre agire con furbizia. Nel caso specifico, non vi è dubbio che il condomino del sesto piano debba fare l’ultima rampa di scale senza godere dell’ascensore, ma fortunatamente lo può utilizzare per gli altri cinque piani. Paragonare la sua proprietà a quella del primo piano parrebbe errato. I costi da addebitare al condomino in questione saranno rapportati al fatto che per i primi cinque piani gode del bene ascensore.
Se il problema è nato adesso, ma la struttura dello stabile è così da sempre, sarà rilevante esaminare gli incartamenti storici del condominio, per verificare come nei precedenti bilanci siano state ripartite le spese, senza che il condomino abbia mosso contestazioni e impugnazioni.

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