– Mia mamma vive in affitto in un condominio e ha l’antenna della televisione che non funziona da tempo. A chi tocca in questo caso la riparazione? Chi deve accollarsi i costi dell’intervento e la chiamata a un tecnico per una verifica? Deve occuparsene mia mamma oppure è compito e onore del proprietario della sua abitazione?

Giancarlo

Nel rapporto locativo il principio generale è che tutte le spese ordinarie spettano al conduttore (la persona in affitto) e quelle straordinarie al
locatore (ovvero al proprietario di casa) in base all’articolo 1576 del codice civile. In virtù di tale principio le spese relative alla “riparazione” di un bene spettano quindi al conduttore mentre quelle relative alla “sostituzione” al locatore.
Se però la sostituzione è legata alla mancata ordinaria manutenzione a carico del conduttore, anche la spesa straordinaria rischia di essere di
spettanza del conduttore.
Per quanto riguarda l’antenna, quindi, se si tratta di una semplice riparazione, l’intervento ed il relativo pagamento spettano a sua mamma; se invece dovesse risultare necessario sostituire l’impianto per metterne uno nuovo l’onere ricadrebbe sul proprietario dell’appartamento. Per capire cosa sia necessario fare, ovvero se l’antenna sia riparabile oppure no, deve chiamare un tecnico di sua fiducia e, in base al tipo di danno che lui troverà, chiedere l’intervento del proprietario per un esame congiunto della situazione visto che la spesa potrebbe essere a suo carico.

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