Notaio. Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale consente a ciascuno o ad ambedue i coniugi ovvero a un terzo di “imprimere” un vincolo di destinazione ai beni: essi, cioè, devono essere destinati a far fronte ai bisogni della famiglia dei coniugi.

I beni costituiti in fondo patrimoniale sono aggredibili dai soli creditori che siano tali in relazione ad obbligazioni contratte per far fronte ai bisogni della famiglia.
Anzitutto è necessario che sussista un vincolo matrimoniale. Inoltre, possono essere costituiti in fondo patrimoniale solo determinati tipi di beni: beni immobili, mobili registrati e titoli di credito.
E’ bene precisare che è possibile che i coniugi convengano che i beni conferiti in fondo patrimoniale rimangano di proprietà anche di uno solo dei coniugi mentre l’amministrazione degli stessi è regolata dalle norme sulla comunione legale dei beni.

Questo strumento, quindi, consente all’imprenditore o a colui che esercita una libera professione, di proteggere i propri beni dall’aggressione dei creditori tutelando così la propria famiglia.

Si precisa che la sopra citata tutela si consolida solo dopo un determinato periodo di tempo: l’ordinamento consente ai creditori del disponente (se esistenti) di impugnare l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, gravando sul debitore l’onere di provare che l’atto in questione non è lesivo degli interessi dei creditori procedenti.

Notaio Elisa Gentilucci

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