Casa vacanze in condominio: quando si può vietare

20 Maggio 2026

Può un condominio vietare la casa vacanza ad un condomino ove non espressamente indicato in regolamento di condominio?

In base alla giurisprudenza consolidata, un condominio non può vietare a un condomino di adibire il proprio appartamento a casa vacanze se tale divieto non è espressamente previsto nel regolamento condominiale.

Le limitazioni alle facoltà di godimento della proprietà esclusiva devono risultare da espressioni chiare e specifiche nel regolamento condominiale di natura contrattuale.

Tali clausole non possono essere interpretate in modo estensivo o analogico, poiché incidono sul diritto di proprietà, che è costituzionalmente garantito.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che:

"Il regolamento condominiale di origine contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare. In quest'ultimo caso, peraltro, per evitare ogni equivoco in una materia atta a incidere sulla proprietà dei singoli condomini, i divieti ed i limiti devono risultare da espressioni chiare, avuto riguardo, più che alla clausola in sé, alle attività e ai correlati pregiudizi che la previsione regolamentare intende impedire, così consentendo di apprezzare se la compromissione delle facoltà inerenti allo statuto proprietario corrisponda ad un interesse meritevole di tutela".

[Tribunale Ordinario Roma, sez. 5, sentenza n. 5926/2020]
[Tribunale Ordinario Napoli Nord, sez. 5, sentenza n. 1113/2017]
[Corte d'Appello Venezia, sez. S2, sentenza n. 2261/2021]
[Cass. Civ., Sez. 2, N. 13396 del 15-05-2024]
[Cass. Civ., Sez. 2, N. 15222 del 30-05-2023]
[Cass. Civ., Sez. 2, N. 24526 del 09-08-2022]
[Cass. Civ., Sez. 2, N. 38639 del 06-12-2021]

In assenza di un divieto espresso nel regolamento condominiale, il condomino ha il diritto di utilizzare la propria unità immobiliare come meglio crede, purché non arrechi danno agli altri condomini o alle parti comuni.

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che le clausole del regolamento condominiale che limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate per analogia a casi non espressamente previsti.

Viene inoltre richiamato il principio "ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit", secondo cui le disposizioni che limitano i diritti dei condomini devono essere interpretate in modo tassativo.

Pertanto, se il regolamento condominiale non contiene un divieto specifico di adibire l'appartamento a casa vacanze, il condominio non può impedire al condomino di svolgere tale attività.

In conclusione, un condominio non può vietare a un condomino di adibire il proprio appartamento a casa vacanze se tale divieto non è espressamente indicato nel regolamento condominiale.

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