Morosità e sfratto: pagamento e revocazione

20 Maggio 2026

In tema di procedimento per convalida di sfratto per morosità in locazioni di immobili urbani ad uso abitativo, l’art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel prevedere che il pagamento integrale nei termini concessi esclude la risoluzione del contratto, legittimamente non consente al giudice di ritenere sanata la morosità in presenza di un pagamento parziale, inclusivo delle sole spese processuali, né di valutare discrezionalmente la gravità residua dell’inadempimento, in quanto tale disciplina speciale costituisce un bilanciamento ragionevole tra l’interesse del locatore a ottenere tempestivamente il pagamento e la tutela del diritto all’abitazione del conduttore in difficoltà economica.

 

Tuttavia, ai sensi dell’art. 663, terzo comma, cod. proc. civ., la convalida dello sfratto è subordinata all’attestazione in giudizio della persistenza della morosità da parte del locatore o suo procuratore, e la falsa attestazione di tale persistenza integra causa di revocazione dell’ordinanza di rilascio ex art. 395, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., poiché determina un vizio sostanziale nel procedimento.

 

Pertanto, ove risulti documentalmente che il pagamento della morosità è stato effettuato e accreditato prima dell’udienza, la concessione dell’ordinanza di rilascio basata su una falsa attestazione della persistenza del debito è illegittima e suscettibile di revocazione, a tutela del diritto di difesa del conduttore e del principio di buona fede processuale.

 

Corte Cost., sentenza n. 79 del 29 aprile 2020

 

Avv. Federico Bocchini - Presidente Centro Studi giuridici Confabitare

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