
In materia di agevolazioni fiscali IMU per immobili locati a canone concordato, la riduzione del 25% è subordinata alla conformità del contratto all'accordo territoriale, comprovata mediante assistenza delle organizzazioni di categoria o attestazione di conformità da esse rilasciata, requisiti introdotti dal decreto interministeriale 16 gennaio 2017 e dalla nota ministeriale 22 gennaio 2018.
Tali requisiti non si applicano retroattivamente ai contratti stipulati e registrati prima di tali disposizioni, come nel caso di contratti con opzione per la cedolare secca registrati nel 2015, per i quali è sufficiente il rispetto delle norme vigenti all'epoca senza ulteriori oneri formali.
L'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., richiede una falsa percezione immediatamente rilevabile e incontestabile degli atti di causa, non configurandosi in caso di errata valutazione giuridica o probatoria, che deve essere impugnata con i mezzi ordinari.
Nel caso di specie, la Corte ha correttamente escluso l'errore di fatto, ritenendo inammissibile la revocazione e confermando la necessità della prova della conformità del contratto ai requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della stipula per accedere all'agevolazione IMU.
Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, sentenza n. 5261/2025
Avv. Federico Bocchini (Presidente Centro studi giuridici Confabitare)