Rinnovo tacito della locazione e APE

4 Febbraio 2026

L’interpello del Ministero e le criticità evidenziate

La nostra Associazione ha analizzato la pubblicazione dell’interpello prot. n. 0030213 in data 17 febbraio 2025, con cui la Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito la propria interpretazione in merito all’applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.

In particolare, rispondendo a un quesito della Regione Liguria, il Ministero ha sta-tuito che, in caso di rinnovo tacito di un contratto di locazione ai sensi dell’art. 1597 c.c., l’Attestato di Prestazione Energetica, qualora scaduto, debba es-sere obbligatoriamente rinnovato.

Tale conclusione si fonda sull’assunto che la rinnovazione tacita del contratto di locazione costituisca, a tutti gli effetti, una “nuova e distinta locazione”.

Le osservazioni critiche di Confabitare

Tale interpretazione ha suscitato immediate e motivate perplessità tra gli operatori del settore e Confabitare ha indirizzato formali osservazioni critiche al Ministro competente.

Nella missiva, si sottolinea come l’interpello rischi di generare incertezza giuridica e di imporre nuovi oneri economici e burocratici non previsti dalla Legge, chiedendone formalmente il riesame in autotutela, con con-seguente ritiro o rettifica.

La posizione del Ministero

Il Ministero ha valorizzato il dato letterale dell’art. 1597 c.c., il quale dispone che, in caso di rinnovo tacito, la “nuova locazione” è regolata dalle stesse condizioni della precedente.

Da tale inciso, il Ministero trae la diretta conseguenza che il rin-novo tacito dia vita a una “nuova e distinta locazione”, soggetta come tale ai medesimi obblighi previsti per la stipula di un contratto ex novo, incluso quello di do-tazione di un APE in corso di validità.

L’analisi sistematica della normativa

La giurisprudenza e un’attenta analisi sistematica delle norme conducono a una conclusione diametralmente opposta.

Il legislatore, nel definire il perimetro di applicazione degli obblighi relativi all’A-PE, ha utilizzato una terminologia precisa e non casuale.

L’art. 6 del D.Lgs. 192/2005, come modificato nel tempo, lega inequivocabilmente l’obbligo di pro-duzione e allegazione dell’APE a specifiche circostanze: la vendita, il trasferimen-to a titolo gratuito o la locazione a un “nuovo locatario”.

Il comma 3 della medesima disposizione impone l’inserimento dell’appo-sita clausola e l’allegazione dell’attestato (ove dovuta) nei “nuovi contratti di loca-zione”.

Rinnovo tacito e assenza di nuovo rapporto

La scelta dei termini “nuovo locatario” e “nuovi contratti” circoscrive l’obbligo al momento genetico del rapporto, ovvero quando si instaura una relazione contrat-tuale ex novo o quando un soggetto diverso dall’originario conduttore subentra nel godimento del bene.

Il rinnovo tacito non integra nessuna di queste due ipotesi: il locatario rimane il medesimo e non viene stipulato alcun “nuovo” contratto.

Di conseguenza, in assenza di una specifica previsione normativa che imponga un obbligo contrario, non sussiste alcun obbligo per il locatore di rinnovare l’APE scaduto in occasione della prosecuzione tacita del rapporto con il medesimo conduttore.

Avv. Federico Bocchini - Responsabile Centro Studi Giuridici Confabitare.

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