
In materia di IMU per immobili locati a canone concordato, la riduzione prevista dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/15, commi 53 e 54) si applica anche in assenza della presentazione di una dichiarazione o comunicazione al Comune, in quanto il legislatore ha esonerato il possessore dell'immobile da tali obblighi dichiarativi (art. 3-quater DL 34/2019).
La mancata presentazione della dichiarazione non comporta la perdita del beneficio fiscale, ma può comportare solo l'applicazione di sanzioni per omessa dichiarazione.
Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), non possono essere richiesti al contribuente documenti o informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni.
L'aliquota agevolata deve essere applicata anche in assenza di specifiche delibere comunali che subordinino l'agevolazione alla produzione di contratti o comunicazioni, e non è configurabile alcuna decadenza per mancata dichiarazione.
Infine, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del DM 16 gennaio 2017 o in Comuni privi di accordi territoriali successivi, non è necessaria l'attestazione di rispondenza del contratto agli accordi territoriali per fruire dell'agevolazione.
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Salerno, sentenza n. 2465/2024
Avv. Federico Bocchini (Presidente Centro studi giuridici Confabitare)