Contratti a canone concordato - Canone superiore a quanto consentito dall’accordo territoriale.

27 Gennaio 2026

In tema di contratti di locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, le clausole che prevedono un canone superiore a quello massimo stabilito dagli accordi territoriali sono nulle ai sensi dell'art. 13, comma 4, della medesima legge, con conseguente applicazione del meccanismo di nullità parziale e sostituzione automatica della clausola nulla con il canone massimo previsto dagli accordi territoriali, senza che ciò comporti la nullità dell'intero contratto.

La durata del contratto e le relative disposizioni sono di natura imperativa e ogni patto contrario è nullo, con applicazione del meccanismo di sostituzione automatica delle clausole nulle ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.

Il conduttore, entro sei mesi dalla riconsegna dell'immobile, può agire per la restituzione delle somme indebitamente versate in eccedenza rispetto al canone massimo consentito e per la ricondizione del contratto a condizioni conformi alla legge.

Tribunale Di Lucca, Sentenza n. 1082 del 22 Ottobre 2024

Avv. Federico Bocchini (Presidente Centro studi giuridici Confabitare)

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