Aggiornamento del canone di locazione

3 Febbraio 2026

La disciplina dell’aggiornamento del canone di locazione si fonda su un principio cardine: la necessità di una specifica e periodica richiesta da parte del locatore.

L’aggiornamento non è mai automatico, anche se previsto contrattualmente.

Locazioni ad uso diverso dall’abitazione

Per le locazioni ad uso diverso dall’abitazione, l’articolo 32 della Legge n. 392/1978 stabilisce che le parti possono convenire l’aggiornamento annuale del canone, ma questo avviene “su richiesta del locatore”.

La giurisprudenza ha costantemente ribadito che tale richiesta costituisce una condizione necessaria per il sorgere del diritto stesso all’aggiornamento.

Di conseguenza, il locatore può esigere il canone aggiornato solo a partire dal momento della richiesta.

Questo principio ha carattere imperativo e non può essere derogato a svantaggio del conduttore.

Pertanto, qualsiasi clausola contrattuale che preveda un adeguamento automatico del canone, senza la necessità di una previa richiesta scritta, è da considerarsi nulla e inefficace ai sensi degli articoli 32 e 79 della Legge n. 392/1978.

La richiesta dovrebbe essere formulata annualmente, come si desume dalla dicitura “aggiornato annualmente” presente nella normativa.

Per i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione, l’aumento del canone non può superare il 75% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT.

Questo limite è inderogabile.

La giurisprudenza ha dichiarato nulle le clausole che stabiliscono un aggiornamento del canone nella misura del 100% dell’indice ISTAT, in quanto contrarie ai limiti imperativi di legge.

Locazioni Abitative e Regime della Cedolare Secca

Per le locazioni abitative, la disciplina è fortemente influenzata dal regime fiscale adottato dal locatore.

Se il locatore opta per il regime della cedolare secca, la facoltà di richiedere l’aggiornamento del canone è completamente sospesa per tutta la durata dell’opzione.

L’articolo 3, comma 11, del D.Lgs. n. 23/2011 stabilisce:
“Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT […].
L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili”.

Per i contratti in regime ordinario (non in cedolare secca), la possibilità di aggiornamento è ammessa se prevista nel contratto.

In passato, una normativa specifica prevedeva, in caso di omessa registrazione, una rideterminazione legale del canone e un aggiornamento basato sul 75% dell’indice ISTAT.

Tuttavia, tali disposizioni sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2014, per eccesso di delega.

Distinzione con il “Canone a Scaletta”

È importante distinguere l’aggiornamento ISTAT dalla pattuizione di un canone a scaletta, ovvero un canone il cui importo aumenta progressivamente nel corso del rapporto contrattuale.

La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima tale clausola nei contratti ad uso non abitativo, a condizione che il criterio di variazione sia oggettivamente predeterminato al momento della stipula e non costituisca un meccanismo per eludere i limiti quantitativi dell’art. 32 della Legge n. 392/1978.

La legittimità si presume, e spetta a chi invoca la nullità dimostrare l’intento elusivo.

Richiesta di Arretrati, Decadenza e Prescrizione

Le fonti sono concordi nell’affermare che l’omessa richiesta di aggiornamento per una o più annualità impedisce al locatore di pretendere il pagamento degli arretrati.

La richiesta ha efficacia solo per il futuro.

Tuttavia, al momento della prima richiesta utile, il calcolo dell’aggiornamento può tenere conto dell’intera variazione ISTAT accumulatasi dall’inizio del rapporto o dall’ultimo aggiornamento.

Questo metodo è noto come “criterio della variazione assoluta”.

Ad esempio, se un contratto parte nell’anno 1 e il locatore effettua la prima richiesta solo nell’anno 5, potrà calcolare l’aumento sulla base della variazione ISTAT totale, ma potrà esigere il canone maggiorato solo dalla mensilità successiva alla richiesta, senza reclamare le differenze degli anni precedenti.

Decadenza e Prescrizione

Decadenza dal diritto agli arretrati
La mancata richiesta annuale di aggiornamento comporta la decadenza dalla possibilità di richiedere le somme relative a quell’annualità.

Prescrizione del credito
Una volta sorto il diritto all’aggiornamento, il credito è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 3, del Codice Civile.

Un esempio pratico è offerto da una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha ritenuto prescritti i crediti relativi a un’annualità richiesta ma azionata in giudizio oltre il termine di cinque anni.

Avv. Federico Bocchini - Responsabile Centro Studi Giuridici Confabitare.

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