
5 Settembre 2017
Nel Condominio è possibile utilizzare i voucher ossia i “buoni lavoro” per il lavoro accessorio che non è un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ma una semplice attività lavorativa il cui carattere occasionale è definito dall’entità del compenso erogato al lavoratore.
In generale, il lavoro accessorio deve avere determinate caratteristiche come indicato nella nota del 22/12/2015 del Ministero del lavoro:
Le prestazioni di lavoro sono da considerare “accessorie” quando rientrino in entrambi i seguenti limiti di tipo economico:
Nel messaggio dell’INPS 8628 del 02/02/2016, è stato chiarito ufficialmente che il Condominio rientra nella prima categoria, cioè dei soggetti non imprenditori, con la conseguenza che ogni Condominio potrà erogare a ogni singolo lavoratore voucher per un complessivo valore di Euro 7.000,00 netti all’anno.
Il lavoro accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.
Per i percettori di trattamenti a sostegno del reddito (Cassa Integrazione Guadagni, C.I.G. in deroga, disoccupazione, mobilità), il limite in capo al lavoratore è di Euro 3.000,00.
Per il committente come il Condominio questa particolarità incide relativamente, in quanto riguarda il lavoratore che potrà percepire fino ad Euro 3.000,00 (netti) di voucher potendoli cumulare interamente con il trattamento di sostegno in corso senza fare alcuna comunicazione all’INPS.
Al di sopra di questa somma e fino ad Euro 7.000,00 scatta l’incumulabilità parziale coi predetti trattamenti e l’obbligo del lavoratore di comunicare il superamento della soglia all’INPS. In tutto questo il Condominio deve solo verificare di non superare la soglia di Euro 7.000,00.
Il buono di lavoro erogato al lavoratore come corrispettivo della prestazione è fissato in Euro 10,00 orari, in attesa del decreto che lo stabilisca in relazione a determinati parametri retributivi, decreto non ancora emanato.
Dal valore nominale del buono sono confermate le attuali trattenute pari al 13% del valore nominale del buono e per fini assicurativi – INPS gestione separata - , contro gli infortuni - INAIL in misura pari al 7% del valore nominale del buono, più l’importo autorizzato dal decreto ministeriale per il compenso del concessionario – il 5%.
Pertanto il limite minimo per voucher è di Euro 10,00 corrispondenti a un’ora di lavoro. È, inoltre, disponibile un buono “multiplo”, del valore di Euro 50,00 equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da Euro 20,00 equivalente a due buoni non separabili.
Il periodo di validità dei voucher è fissato in 24 mesi.
I prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono:
In linea di massima possiamo affermare che qualsiasi prestazione lavorativa potrebbe essere acquisita tramite i voucher, soprattutto per la gestione delle pulizie condominiali o di piccola manutenzione, salvo i seguenti casi:
C’è anche l’ipotesi che si possa utilizzare i buoni lavoro per acquisire prestazioni specialistiche, purché il lavoratore abbia i titoli di specializzazione richiesti soprattutto in funzione dell’obbligo in materia di sicurezza (art. 26 del D.Lgs. 81/2008) di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi. L’importante è che il lavoratore abbia i titoli richiesti dalla tipica attività che andrà a svolgere, dopo di che il Condominio può ricorrere al pagamento con i voucher, anche se è sempre preferibile ricorrere all’instaurazione di rapporti autonomi o di appalto con contratto scritto.
L’utilizzo del lavoro accessorio negli appalti e in particolare nel settore edile rappresenta uno degli aspetti di più complessa realizzazione, dato che la maggior parte delle attività commissionate dal condominio a terzi sono svolte tramite appalto o subappalto, in presenza dei quali non è ammissibile l’utilizzo dei voucher, come già su indicato.
Si deve trattare di contratti di appalto e quindi contratti diretti a rendere un servizio o un’opera. Ciò dovrebbe escludere dal suo ambito i contratti di semplice fornitura di materiali, rispetto ai quali l’impresa fornitrice potrebbe avvalersi di lavoratori accessori pagati con i voucher.
Possiamo effettuare due esempi pratici sempre legati all’ambito condominiale:
Un altro caso in cui ipotizziamo dovrebbe essere escluso il divieto è quello del lavoratore autonomo che, in base all’art. 2222 Codice civile, stipuli un contratto d’opera per realizzare lavori anche nell’ambito di un cantiere, quali quelli a titolo di esempio, di verniciatura, decorazione ecc. In questo caso il lavoratore autonomo, che non opera nell’ambito di un appalto, potrebbe reclutare lavoratori accessori/occasionali.
L’utilizzo da parte del Condominio al servizio di pulizie esterno con un singolo lavoratore potrebbe essere realizzato tramite i voucher, come già detto, nel rispetto dei limiti economici, anche se il rapporto dovesse di fatto integrare gli estremi della subordinazione.
L’art. 49, comma 3, prevede l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Tuttavia, il Ministero del Lavoro, con nota n. 3337 del 25 giugno 2015 ha chiarito che, nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure. La procedura per l’utilizzo dei voucher prevede un iter ben definito che in sintesi si concretizza sui seguenti passaggi:
Autore: Dott Pasquale Fallacara _ Consulente fiscale Confabitare