
26 Gennaio 2026
In particolare il Legislatore ha prorogato per tutto il 2026 le stesse aliquote di detrazione dei bonus edilizi in vigore nel 2025.
Con riferimento al bonus ristrutturazioni, all’ecobonus e al sismabonus, anche per le spese sostenute nel 2026 la detrazione spetta nella misura del:
Sono esclusi dalla maggior percentuale di detrazione i detentori (inquilini/comodatari) e i familiari conviventi, per i quali si applicherà l’aliquota del 36%.
Si precisa che, per poter applicare l’aliquota maggiorata del 50%, la titolarità dell’immobile deve sussistere al momento dell’inizio dei lavori o di sostenimento della spesa se antecedente.
Se il fabbricato non è adibito ad abitazione principale già all’inizio dei lavori, ai fini della maggiorazione, è rilevante che lo stesso sia adibito a tale uso al termine dei lavori.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio, l’aliquota del 50% va applicata se spettante sulla base della situazione specifica del singolo condomino e quindi se egli risulti, fin dall’inizio dei lavori, proprietario e titolare di un diritto reale e abbia adibito oppure adibisca al più tardi al termine dei lavori l’unità immobiliare ad abitazione principale.
La detrazione maggiorata non decade se nel corso dei periodi successivi nei quali la medesima viene fruita, l’immobile non sia più destinato ad abitazione principale.
Per applicare l’aliquota del 50% a titolo di bonus ristrutturazione/sismabonus collegato con il suo acquisto, l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro il termine della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione.
Se il contribuente possiede sia un immobile adibito ad abitazione che un’altra abitazione in cui è il familiare ad avere la dimora abituale e pone in essere interventi agevolati su entrambe le unità immobiliari, la detrazione del 50% spetta solo sul primo immobile.
Già dal 2025 non sono più detraibili le spese per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate a combustibili fossili.
Restano detraibili le spese collegate a microgeneratori, generatori a biomassa, pompe di calore ad assorbimento a gas, sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione.
Per gli interventi da ristrutturazione e da sismabonus la spesa massima per ogni immobile è sempre di 96.000, da spalmare in 10 anni.
Per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) non cambia il decennio di detrazione e i limiti di detrazione, ma variando le aliquote, si modificano i limiti di spesa in base alla tipologia dell’intervento.
Ad esempio, per la sostituzione degli infissi che abbiano le caratteristiche di risparmio energetico, essendo la detrazione massima pari ad € 60.000, il limite di spesa sarà pari ad € 120.000 se la spesa è sostenuta sull’abitazione principale oppure di € 166.666 se la detrazione è del 36%.
Nel 2026, rispetto all’anno precedente, vengono meno le agevolazioni del 75% per le spese sostenute per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Quest'anno tali spese avranno una detrazione del 50% o 36% in base alla situazione del fruitore.
Resta in vigore per le spese sostenute nel 2026 il bonus mobili, fissato nella misura del 50% con un massimale di spesa di € 5.000, sempreché l’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici sia ancorato a un intervento che beneficia del bonus ristrutturazioni iniziato dal 1° gennaio 2025 in poi.
Rimane il superbonus al 110% per gli interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Si ricorda che per tutti i bonus edilizi ordinari non è più possibile procedere con la cessione o con lo sconto in fattura della detrazione, che potrà essere esercitata solo in sede di dichiarazione dei redditi, con il limite della capienza fiscale del contribuente.
A proposito di limiti di spesa detraibili, si sottolinea che in base alla normativa della legge di Bilancio dello scorso anno, dal 2025, per i soggetti con reddito superiore a € 75.000, l’ammontare massimo complessivo di spese detraibili varia in base alla composizione del nucleo familiare e del reddito del contribuente.
Ad esempio, in caso di reddito imponibile lordo superiore a € 75.000 ed inferiore a € 100.000 con un figlio a carico, il massimo di spese detraibili è di € 9.800.
Sono escluse dal predetto limite le spese da bonus edilizi sostenute fino al 31/12/2024; concorrono invece al raggiungimento del limite massimo quelle sostenute dall’1/1/2025.
Le spese oggetto di detrazione da interventi edilizi non rientrano nell’ambito di applicazione della riduzione di € 440 prevista dalla legge di Bilancio di quest’anno per coloro che hanno un reddito complessivo superiore ad € 200.000.
Cambiando argomento, la Finanziaria di quest’anno ha previsto uno sconto del 25% sulla Tari, che verrà applicato a tutti i nuclei familiari con Isee inferiore a € 9.530, elevato a € 30.000 per le famiglie con almeno quattro figli a carico.
Arriva anche un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà, se si hanno figli minori di 21 anni. Per ottenere il contributo si dovrà attendere un apposito decreto.
La legge di Bilancio 2026 porta novità anche in tema di Isee. Per favorire le famiglie più numerose, vengono modificate le scale di equivalenza.
Inoltre, per i nuclei familiari residenti nei comuni capoluogo delle 14 città metropolitane, sale a € 120.000 il tetto del valore della casa per l’esclusione Isee.
In tema di locazioni brevi, la legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità.
Sono considerati affitti brevi quelli di durata inferiore a 30 giorni, per i quali è consentito il solo contratto verbale senza obbligo di registrazione.
Fino al 31/12/2025 era prevista la cedolare secca del 21% per il primo immobile e del 26% per gli eventuali ulteriori tre immobili, con obbligo di partita IVA a partire dal quinto.
La legge di Bilancio 2026 mantiene lo stesso impianto normativo ma modifica la soglia, introducendo l’obbligo di apertura della partita IVA già dal 3° immobile.
L’apertura della posizione IVA comporta l’impossibilità di applicare la cedolare secca e una maggiore tassazione, in parte attenuabile con l’accesso al regime forfetario se in possesso dei requisiti.
L’aggravio di costi dovrà tener conto anche dell’obbligo contributivo e degli adempimenti contabili.
Molti proprietari tenteranno di aggirare il nuovo limite intestando gli immobili a figli o parenti o ricorrendo a comodati e subaffitti, comportamenti che l’Agenzia delle Entrate potrà considerare elusivi.
Una ulteriore stretta alle locazioni brevi arriverà dai regolamenti regionali, come quelli approvati da Emilia Romagna e Toscana, che consentono ai Comuni di limitare il ricorso a questa forma di locazione, imponendo la modifica della destinazione d’uso degli immobili da residenziale a turistico-ricettiva, con effetti penalizzanti sulla commerciabilità e l’individuazione di aree dedicate.