Ho comprato un immobile con un accesso al mio terrazzo privato attraverso una scala condominiale. Nell’atto di compravendita è riportato che il vecchio proprietario ne garantiva l’uso pluriventennale, tant’è che l’ingresso alla terrazza dal condominio era stato chiuso per aprirne uno interno e diretto dall’appartamento.
Posso considerarlo come usucapione e pertanto il condominio non mi chiederà mai la riapertura della porta? Nel caso un domani debba rivendere la casa è giusto vendere con la stessa dicitura?
L.R.

 

La dichiarazione rilasciata nell’atto notarile, al momento, non ha valore traslativo di un diritto reale. Vale invece al fine di poter rivendicare l’usucapione.
Questo istituto giuridico rappresenta un modo di acquisto della proprietà. Come tale non opera automaticamente, ma occorre un provvedimento che ne costituisca la “nascita”.
L’usucapione viene infatti accertata, dichiarata e costituita con sentenza. Al giudice occorre provare che ricorrono tutti i presupposti. Uno di
questi è il passaggio del tempo, ma non è l’unico.
Infatti, oltre al possesso continuato, interrotto e in buona fede ventennale (per i beni immobili) che pare correttamente invocabile nel caso indicato, occorre anche il cosiddetto “animus possidendi” ossia il pensiero di tenere il bene come proprio mediante l’esercizio di un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Quindi se nel passato il condominio o un condomino avesse contestato l’uso fatto del terrazzo, questo varrebbe come evento interruttivo del periodo necessario per usucapire.

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