Sanzione per omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione

OGGETTO: Art. 3, comma 3, D.lgs n. 23 del 2011 – sanzione per omessa o tardiva comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca – applicabilità del ravvedimento operoso – rinuncia all’aumento del canone – chiarimenti

Da più parti sono stati chiesti chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997 alla sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nell’ipotesi di omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione in regime di “cedolare secca”. Sono state chieste, inoltre, precisazioni circa le modalità di rinuncia all’aumento del canone, quale condizione per l’esercizio dell’opzione stessa.

 

Risoluzione n. 115 e de 01.09.2017

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