Piazzale condominiale: se costruito con materiali scadenti è possibile agire contro il costruttore

Quando si tratta di edifici e di altre cose immobili destinata per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Ma che cosa si intende per gravi difetti?

Configurano gravi difetti anche le carenze costruttive dell’opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità dell’opera stessa.

La realizzazione avvenuta con materiali inidonei e non a regola d’arte ed anche se incidenti secondari o accessori all’opera come impermeabilizzazioni o pavimentazioni, purchè tali da compromettere la funzionalità, e se questi difetti sono eliminabili solo con lavori di manutenzione, oppure mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione.

Alla luce di quanto sopra premesso, la realizzazione di un piazzale condominiale con materiale scadente legittima l’amministratore all’azione di cui all’art. 1669 C.C. in quanto il costruttore è responsabile nei confronti del condominio.

E’ importante prestare particolare attenzione alle date della scoperta dei difetti e della denuncia e dell’azione, in quanto la denuncia de ve essere presentata entro un anno dalla scoperta del difetto e l’eccezione di decadenza è sempre dietro l’angolo.

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