Nota dell’Agenzia delle Entrate, del 14/02/2013

Nota dell’Agenzia delle Entrate, del 14/02/2013

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella Nota del 14/02/2013, che i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la cedolare secca nel mod.UNICO/730 2012 non devono presentare il mod.69 al fine di confermare la scelta effettuata per il residuo periodo di durata del contratto di locazione. Quindi. nel caso nel cui il contribuente non abbia presentato il suddetto modello non è tenuto a regolarizzare tale situazione.

E’ un chiarimento importante perché molti uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate stavano chiedendo ai contribuenti la presentazione tardiva del modello mediante la remissione in bonis, ossia pagando un importo di Euro 258,00 a titolo di sanzione o addirittura minacciando l’impossibilità di applicare la cedolare secca per chi non avesse adempiuto alla presentazione del modello 69.

Il problema riguarda i vecchi contratti di locazione, cioè quelli già registrati alla data del 7 aprile 2011 ed è nato dal fatto che, in un primo tempo, la circolare 26/E/2011 aveva previsto che, nella situazione sopradescritta, il contribuente doveva confermare la scelta della cedolare fatta in dichiarazione dei redditi con il modello 69.

Tale orientamento è poi stato superato con la circolare 20/E/2012, ma non tutti i funzionari delle Agenzie territoriali si sono allineati.

Per i contratti registrati dopo il 7 aprile 2011, invece, non c’è mai stato alcun dubbio in merito al fatto che l’opzione esercitata con il modello 69 al momento della registrazione valesse per tutta la durata del contratto di locazione.

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ULTERIORI PRECISAZIONI ALLA LUCE DELLA NOTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 14/02/2013 IN MERITO ALL’OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

La nota dell’Agenzia delle Entrate del 14/02/2013 ha chiarito che il modello 69 non deve essere presentato per confermare l’opzione per la cedolare secca espressa nel modello Unico o 730/2012 per i contratti in corso al 07/04/2011.

Ci sono però casi in cui tale adempimento resta necessario.

In particolare si sottolinea la sussistenza dell’obbligo quando si è in presenza della prima scadenza contrattuale anche in vigenza del rinnovo automatico suddetto.

Ad esempio: nel caso in cui i primi quattro anni del contratto di locazione scadano a fine febbraio 2013 e il contribuente abbia optato per la cedolare in sede di dichiarazione dei redditi 2012 e non abbia presentato nel 2012 il modello 69 per confermare l’opzione, se vuole restare in cedolare dovrà presentare il modello 69 entro il 30 marzo 2013. L’opzione così esercitata avrà efficacia per i successivi quattro anni, senza necessità di conferme e salvo proroghe.

 

Autore: dott. Alessandro Notari – Responsabile centro studi fiscale nazionale di Confabitare

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