Ravvedimento operoso per la proroga e risoluzione tardiva

Ravvedimento operoso per la proroga e risoluzione tardiva dell’opzione della cedolare secca e raccomandata dell’opzione all’inquilino

Con la Risoluzione n.115 del 1 settembre 2017 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’istituto del ravvedimento operoso può essere applicato anche alla sanzione per la tardiva registrazione della proroga/risoluzione dei contratti di locazione in cedolare secca. La sanzione di 50/100 Euro può quindi essere ridotta in base al momento in cui viene regolarizzata la violazione.

Ma andiamo con ordine. Si ricorda che nel corso del 2016 l’Agenzia delle Entrate ha previsto che la mancata comunicazione della proroga del contratto a mezzo presentazione modello RLI entro 30 giorni dall’evento, non comporta la perdita della tassazione secca se il contribuente tiene un comportamento coerente con la volontà di mantenere tale opzione ossia non pagando l’imposta di registro, effettuando i versamenti della cedolare e dichiarando correttamente l’affitto con cedolare nella dichiarazione dei redditi. La mancata comunicazione della proroga ( o anche della risoluzione) del contratto di locazione in cedolare secca determina solo l’applicazione della sanzione di 100 Euro ridotta alla metà (50 Euro) se la comunicazione (mod.RLI) viene effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni.

Ebbene, con la Risoluzione 115/E in commento l’Agenzia delle Entrate chiarisce che alla sanzione dei 50/ 100 Euro può essere applicato l’istituto del ravvedimento operoso nelle seguenti misure in base al momento in cui vene posta in essere la regolarizzazione:

Entro 30 giorni dalla violazione             :           sanzione 5,56   Euro (1/9 di 50 Euro);

dal 31° al 90° giorno dalla violazione   :        sanzione 11,12 Euro (1/9 di 100 Euro);

dal 91°giorno a un anno dalla vilazione :        sanzione 12,50 Euro (1/8 di 100 Euro);

entro due anni dalla violazione               :         sanzione 14,29 Euro (1/7 di 100 Euro);

oltre due anni dalla violazione                 :        sanzione 16,67 Euro (1/6 di 100 Euro);

dopo la constatazione della violazione :      sanzione 20,00 Euro (1/5 di 100 Euro).

Si precisa che il momento della violazione da cui scatta il calcolo dei giorni di ritardo è rappresentato dallo scadere del trentesimo giorno dal verificarsi dell’evento.

Nella stessa risoluzione qui analizzata l’Agenzia prende in considerazione anche il tema della raccomandata con la quale il propretario comunica all’inquilino l’intenzione di adottare il regime della cedolare secca e la rinuncia all’adeguamento del canone a qualsiasi titolo. In merito a questo adempimento l’Agenzia precisa che se nel contratto di locazione sono contenuti i suddetti elementi, non è necessaria la raccomandata sia in sede di prima regitrazione che di proroga.

 

Art. 3, comma 3, D.lgs n. 23 del 2011

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