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Dal 1 gennaio 2012 negli annunci immobiliari dovrà comparire anche l'Indice di Prestazione Energetica

Il valore economico delle nostre case cambierà significativamente nel giro di poco tempo. Se fino ad oggi siamo stati abituati a valutarne il prezzo in funzione di parametri come la superficie, la posizione, le finiture adesso entrerà in gioco anche il consumo energetico della casa. Il Dlgs 28/2011 recante ‘attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili’, determinerà un vero e proprio cambio di paradigma per il panorama edilizio nostrano. In particolare il “punto di svolta” con i tradizionali criteri di valutazione in campo immobiliare verrà segnato il 1 gennaio 2012. A partire da questa data l'Indice di Prestazione Energetica (EPtot)dovrà comparire all'interno degli annunci commerciali di vendita di edifici e di singole unità immobiliari.

 

A sancirlo è l'articolo 13 del sopracitato Dlgs 28/2011. Integrando l’art. 6 del Dlgs 192/2005 relativo alla certificazione energetica degli edifici, il capo II comma 2-quater recita infatti: “Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unita' immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica”. Un tale provvedimento favorisce un notevole passo in avanti verso un modo d'abitare più sostenibile a livello economico ed ecologico e conferma l'importanza crescente che va assumendo la certificazione energetica all'interno del mercato immobiliare italiano. A partire dal prossimo anno la classe energetica potrà finalmente diventare una variabile imprescindibile per stimare il reale valore degli immobili: gli edifici a bassa efficienza energetica perderanno di valore, mentre andranno a rialzo quelli che, ben coibentati e dotati di impianti di produzione di energia efficienti, consentiranno consumi ridotti. Alcune regioni virtuose hanno deciso di non aspettare la scadenza nazionale e si sono mosse in anticipo, come nel caso della Lombardia, che già con la legge regionale n. 3 del 21 febbraio 2011 ha sancito l'obbligatorietà della pubblicazione dell'indice di prestazione energetica“in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o anche locazione” (Burl n. 8 del 25 febbraio 2011).

 

In Emilia Romagna l'obbligo è già scattato, con l'entrata in vigore il 6 Ottobre 2011 della nuova disciplina regionale relativa al rendimento energetico degli edifici (Burert n. 151 del 6 ottobre 2011) che però, rispetto alla Lombardia, limita l'obbligo agli annunci finalizzati alla sola vendita, non occupandosi dei casi di locazione. Il nodo cruciale su cui occorrerà al più presto fare chiarezza riguarda le eventuali sanzioni nel caso di omessa pubblicazione o imperizia nella attestazione. Cosa potrebbe infatti accadere se il certificato energetico rilasciatoci si dimostrasse non veritiero ad una successiva verifica? Il Dlgs non contiene alcuna indicazione a riguardo, lasciando intendere che saranno le singole regioni a prendersi carico di eventuali decisioni sanzionatorie. Se per il momento la regione Emilia Romagna non prevede sanzioni, è utile sapere che sta effettuando ed intensificherà i controlli sui certificati già emessi. In Lombardia il titolare dell'annuncio commerciale, qualora non si adeguasse all'obbligo di pubblicazione dell'indice di prestazione energetica (o qualora l'indice si dimostrasse errato ad un successivo controllo), incorrerebbe “nella sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, di competenza, con il relativo introito, al comune nel quale è ubicato l'edificio” (Burl n. 8 del 25 febbraio 2011).

 

Risulta perciò chiara l'importanza di disporre di una certificazione energetica di qualità, in grado di individuare con precisione la classe energetica della propria casa, garantire la valutazione economica dell'immobile, così da prevenire contestazioni di danni economici da parte di acquirenti e locatari. Occorre ricordare che in Italia circa il 70% del patrimonio edilizio esistente risale a prima dell’entrata in vigore della legge 373/1976 'Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici' e della legge 10/1991 'Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia'. Gli immobili situati nelle classi energetiche migliori, A, B e C, rappresentano attualmente solo la punta dell'iceberg, dal 2 al 5% a seconda delle rilevazioni. In questo scenario la riqualificazione energetica rappresenterà anche una nuova opportunità di business nel settore immobiliare dell’imminente futuro, di portata analoga a quella degli anni '80, in grado di dare valore ai propri investimenti e all'ambiente in cui tutti viviamo e di condurre il belpaese al traguardo degli standard europei.