Il Senato ha approvato definitivamente il 07/12/2010 la Legge di Stabilità 2011 che altro non è che la Finanziaria 2011.
Tra le principali misure figura all’Art.1 c.48 la proroga al 31/12/2011 della detrazione IRPEF del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici.
Con la proroga suddetta i contribuenti potranno quindi programmare i lavori per la prossima stagione, studiando come ottimizzare la propria fiscalità personale.
La proroga non modifica le regole base della detrazione ma cambia solo la sua distribuzione nel tempo: il bonus sulle spese sostenute dal 1° gennaio si dividerà in 10 rate annuali anziché cinque. Ciò allinea la ripartizione nel tempo della detrazione delle spese del 55% a quello del 36% aventi ad oggetto le ristrutturazioni edilizie la cui scadenza è però fissata al 31/12/2012.
La formula decennale potrebbe sembrare meno vantaggiosa di quella quinquennale ma non è sempre così. In caso di redditi particolarmente bassi e/o in presenza di spese detraibili elevate potrebbe rivelarsi più conveniente spalmare la detrazione in 10 anni anziché in 5. Così facendo si potrebbe ovviare al problema generato dall’incapienza di imposta, considerato che la detrazione è comunque concessa fino all’ammontare dell’imposta stessa, non potendo generare imposta a credito.
Il principio di cassa è quello a cui deve fare riferimento la persona fisica privata per individuare l’anno per il quale spetta la detrazione; occorre cioè fare riferimento alla data di effettuazione del bonifico bancario o postale, che è l’unica forma di pagamento ammessa dalla normativa. Ciò significa che non rileva quindi né la data della fattura, né quella del contratto eventualmente stipulato con l’impresa, né la conclusione dei lavori i quali possono terminare dopo l’anno in cui gli stessi vengono saldati.
Per i contribuenti che hanno effettuato pagamenti nel 2010 per lavori che termineranno nel 2011 o successivamente, si aprono due possibilità:
iniziare a detrarre il 55% delle spese pagate nel 2010 in 5 rate già nel modello UNICO 2011 o 730/2011 relativo al 2010, attestando che i lavori non sono ultimati nel 2010 con una semplice dichiarazione in carta libera da conservare in caso di futuri controlli;
iniziare la detrazione nel modello UNICO 2012 o 730/12 per l’anno 2011, con riporto della spesa sostenuta nel 2010 in 10 anni anziché in 5, senza redigere l’attestazione di cui sopra.
In entrambi i casi, la detrazione è subordinata all’invio entro il 31/3/2011 di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto gli importi delle spese sostenute nel 2010.
Se il termine dei lavori avverrà nel 2012 o successivamente, il contribuente che ha effettuato bonifici nel 2011, avrà, comunque, la possibilità di detrarre la spesa nel modello UNICO 2012 o 730/2012 relativo al 2011 in 10 anni, attestando che i lavori non sono ultimati nel 2011. In questo caso la detrazione è subordinata all’invio entro il 02/04/2012 ( il 31/03/2012 è un sabato) di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate avente per oggetto gli importi delle spese sostenute nel 2011.
Se nel 2011 verranno versati anticipi su opere effettuate nel 2012 il contratto di appalto o di fornitura con posa in opera dovrà prevedere garanzie per la corretta esecuzione dei lavori successivi ai pagamenti. Ad esempio gli acconti potranno essere considerati contrattualmente come caparre confirmatorie con la conseguenza che se la parte ricevente dovesse essere inadempiente, l’altra potrà recedere dal contratto esigendo il doppio della caparra.
Un’altra soluzione che consente al contribuente di avere la garanzia di esecuzione ad opera d’arte dei lavori eseguiti successivamente ai pagamenti, potrebbe essere quella di specificare nel contratto che i pagamenti anticipati per lavori ancora da eseguire non sono un’implicita accettazione senza riserva dell’opera, ma che solo con il suo collaudo finale si ha la liberazione dell’appaltatore dalla responsabilità per i vizi palesi e dal rischio di perimento e deterioramento (clausola di salvaguardia). Diversamente il contribuente potrebbe pretendere dall’impresa esecutrice i lavori il rilascio di una fidejussione bancaria o assicurativa, meglio se a prima richiesta, la cui escussione sia condizionata alla corretta esecuzione dell’opera concordata; la fidejussione avrà ad oggetto le somme pagate dal contribuente a titolo di acconto o anticipo.
Nel presente articolo si spera di fare cosa gradita ai lettori, riepilogando i principi cardine della normativa sulla detrazione del 55% dall’IRPEF relativamente alle spese sostenute dalle persone fisiche, per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico.
1)-L’oggetto dell’agevolazione sono le spese per l’esecuzione dei previsti interventi sugli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale anche rurali posseduti o detenuti.
2)-Gli interventi che risultano agevolabili sono i seguenti:
Riqualificazione energetica globale degli edifici con limite di spesa di € 181.818,00 a cui corrisponde una detrazione massima pari al 55% di € 100.000,00
Interventi volti a ridurre la trasmittanza termica che hanno per oggetto strutture opache verticali, orizzontali (pavimenti e coperture) e finestre con infissi con limite di spesa di € 109.091,00 e detrazione massima 55% di € 60.000,00
Sostituzione dell’impianto di riscaldamento con posa di caldaia a condensazione o pompa di calore e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione con spesa massima di € 54.545,00 e detrazione di € 30.000,00
Pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici con limite di spesa di € 109.091,00 a cui corrisponde una detrazione massima del 55% di € 60.000,00.
3)-I soggetti che intendono avvalersi della detrazione in esame sono tenuti a :
acquisire e conservare l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti:
acquisire e trasmettere telematicamente entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori all’Enea, la scheda informativa relativa all’intervento effettuato, una copia dell’attestato di certificazione, ovvero in alternativa, di quello di qualificazione energetica. Questo documento se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 KW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.
Effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di P.IVA dell’impresa esecutrice dei lavori
Conservare ed esibire su richiesta degli uffici finanziari la prevista documentazione (fatture o ricevute fiscali comprovanti la spesa effettivamente sostenuta, con l’indicazione separata del costo della manodopera sostenuta dall’impresa che ha eseguito i lavori, ricevute dei bonifici, ricevuta della trasmissione della documentazione all’ENEA, copia dell’asseverazione di rispondenza di un tecnico abilitato, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori effettuati dal detentore).
Se l’intervento si protrae per più periodi d’imposta: inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 31/03 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, un’apposita comunicazione nella quale indicare l’ammontare delle spese sostenute in ciascun anno precedente. La comunicazione all’Agenzia non deve essere effettuata nei seguenti casi: per lavori iniziati e terminati nello stesso periodo di imposta; per i periodi di imposta nei quali non sono state sostenute le spese agevolate; per le spese sostenute ante 2009; per le spese sostenute nel periodo di imposta in cui i lavori sono terminati.
Quindi se i lavori iniziati nel 2011 non termineranno alla fine dell’anno stesso, il modello dovrà essere inviato entro il 2/4/2012 solo se sono state sostenute spese nel 2011. In caso contrario questo adempimento non va effettuato.
Dott. Alessandro Notari
Responsabile Nazionale Centro studi Fiscale Confabitare.




